L’INPS, con messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni per accedere alle misure straordinarie di sostegno al reddito previste dall’art. 6 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107 in caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese le anomale ondate di calore.
Le disposizioni che si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, sono finalizzate a rafforzare la tutela dei lavoratori e a garantire la continuità delle attività produttive maggiormente esposte agli effetti del clima.
In particolare, per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, l’Istituto previdenziale ha chiarito che i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non sono computati ai fini del limite massimo di fruizione della CIGO pari a 52 settimane nel biennio mobile.
L’Istituto previdenziale ha, altresì, ricordato che per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Resta inoltre confermata l’esenzione dal contributo addizionale nonché la possibilità di presentare le domande entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
