La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, ha statuito che la NASpI non è dovuta al lavoratore dimissionario per trasferimento della sede di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni a seguito del trasferimento della sede di lavoro a una distanza superiore a 50 km dalla propria residenza.
Nel cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di NASPI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, il quale richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).
Pertanto, non è di per sé sufficiente la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.
