Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità del licenziamento disciplinare comunicato con modalità diverse da quelle previste dal contratto collettivo applicabile.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento disciplinare mediante posta elettronica ordinaria, anziché attraverso uno dei mezzi indicati dal CCNL applicabile (raccomandata A/R, consegna a mano o posta elettronica certificata). Il lavoratore sosteneva che tale disposizione introducesse una forma convenzionale ai sensi dell’art. 1352 c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto delle modalità previste avrebbe determinato la nullità del recesso.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, chiarendo che la clausola del CCNL non integra un requisito di forma convenzionale incidente sulla validità del licenziamento, ma si limita a disciplinarne le modalità di comunicazione. La forma dell’atto resta, infatti, regolata dall’art. 2 della legge n. 604/1966, che richiede esclusivamente la forma scritta.
Ne consegue che il licenziamento deve ritenersi valido anche se comunicato mediante e-mail ordinaria, purché il messaggio scritto sia effettivamente pervenuto al lavoratore e contenga una manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro chiara, univoca e inequivocabile.
