Con sentenza pubblicata il 15 aprile 2026, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la clausola penale (o patto di stabilità) stipulata al momento dell’assunzione, con la quale il lavoratore si impegnava a garantire un periodo minimo di permanenza in azienda.
Il Tribunale ha ritenuto la clausola invalida in quanto poneva obblighi esclusivamente a carico del dipendente, determinando uno squilibrio contrattuale tra le parti e un’eccessiva compressione della facoltà di recesso del lavoratore, non giustificata dall’interesse datoriale alla continuità della prestazione. Tale interesse, infatti, risulta già adeguatamente tutelato dall’obbligo di preavviso o dal pagamento della relativa indennità sostitutiva in caso di dimissioni prive di giusta causa.
Pertanto, il Tribunale ha condannato la società alla restituzione delle somme trattenute dalle competenze di fine rapporto a titolo di penale.
