Tutela previdenziale della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e/o permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative

L’INPS, con circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito alcune indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse che determinano per il lavoratore una effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa nelle giornate di accesso alla struttura sanitaria e che per tale ragione vengono equiparate al regime del day hospital.

I modelli organizzativi di attività ambulatoriale ricompresi nella suddetta equiparazione sono la permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

L’Istituto previdenziale, nel richiamare la circolare n. 136/2003 ha chiarito che il periodo delle cosiddette “dimissioni protette” non è integralmente assimilabile al ricovero. Sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati. Gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.