Il diritto di critica in ambito sindacale è legittimo, purché vengano rispettati i criteri di continenza formale, sostanziale e pertinenza

Con ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto di critica, quale espressione dell’attività sindacale, può estendersi anche al piano politico delle questioni, purché siano rispettati i limiti della continenza formale quanto alle modalità espressive, e la continenza sostanziale, quanto al contenuto.

Tali limiti consistono nella formulazione di opinioni fondate su fatti noti o desumibili dal contesto secondo parametri di razionalità sufficiente, nella sempre lecita espressione di giudizi di valore non offensivi, oltre all’osservanza del principio di pertinenza.

Nel caso di specie, nel corso di una trasmissione televisiva, le dichiarazioni di una dirigente sindacale, sono state ritenute eccedenti tali limiti, in quanto idonee a ledere l’immagine della datrice di lavoro e senza adeguato riscontro fattuale, con conseguente legittimità della sanzione disciplinare irrogata.