Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato il decreto n. 4 del 20 gennaio 2026, di attuazione della legge n. 193/2023 sull’oblio oncologico.
In particolare, il decreto attuativo ha definito come destinatari delle misure di politica attiva sia i soggetti dichiarati guariti da una patologia oncologica che le persone che, pur non avendo evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (ad esempio terapie adiuvanti o controlli di follow-up), condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.
Tra le misure di politiche attive a cui possono accedere i suddetti destinatari (Assegno di Inclusione, Fondo Nuove Competenze, il Supporto per la formazione e il lavoro ecc..) vi sono anche gli accomodamenti ragionevoli che consistono negli adattamenti necessari da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantirne il tempestivo ed effettivo godimento. Conseguentemente, I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e, sentito il medico competente, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni.
