Con sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Bergamo ha affermato che le dimissioni per fatti concludenti, disciplinate dall’art. 26, comma 7-bis, D.lgs. 151/2015, si perfezionano solo quando l’assenza ingiustificata del lavoratore supera il termine minimo legale o il diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, la datrice di lavoro aveva ritenuto risolto il rapporto per dimissioni per fatti concludenti a fronte di un’assenza ingiustificata del lavoratore di dodici giorni di calendario, applicando il termine previsto dal contratto collettivo per il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha escluso l’applicabilità delle previsioni relative al licenziamento disciplinare, osservando che, mentre il termine previsto dal CCNL per l’assenza ingiustificata assolve alla funzione di misurare la gravità dell’inadempimento rilevante ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla L. 300/1970, il termine di quindici giorni di cui all’art. 26, comma 7-bis, D.lgs. 151/2015 (o quello maggiore stabilito dalla contrattazione collettiva), invece, individua il periodo oltre il quale l’assenza del lavoratore può fondare la presunzione di volontà dimissoria, richiedendo una protrazione tale da rendere inequivocabile il disinteresse alla prosecuzione del rapporto.
In ragione di ciò, il Tribunale ha, pertanto, escluso l’efficacia risolutiva del comportamento del lavoratore, accertando la sussistenza del rapporto di lavoro e condannando la datrice al pagamento delle retribuzioni maturate.
