È illegittimo il controllo da parte del datore di lavoro della posta elettronica personale del lavoratore anche nel caso in cui essa sia accessibile tramite server aziendali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24204 del 29 agosto 2025, ha statuito che è illegittima la conservazione, da parte del datore di lavoro, dei dati personali dei dipendenti tratti da account personali sebbene inseriti sui server aziendali.  

Nel caso di specie, i dipendenti non avevano autorizzato la ricezione delle proprie e-mail personali sui dispositivi aziendali, né la società aveva fornito specifiche disposizioni o informative circa le modalità di controllo.

La Suprema Corte ha ribadito che le comunicazioni elettroniche, anche se trasmesse dai locali dell’impresa o dal domicilio di una persona, rientrano nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza”, tutelate dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).