Con sentenza del 26 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che ha percepito la NASPI alla cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, non è tenuto a restituirla all’INPS a seguito dell’ottenimento in giudizio della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
La Suprema Corte ha chiarito che costituisce elemento costitutivo dell’indennità di disoccupazione la mancanza involontaria del lavoro e della retribuzione e, pertanto, essendo il lavoratore nel caso di specie rimasto senza lavoro e senza retribuzione per un anno, ha acquisito in modo legittimo l’indennità di disoccupazione. I Giudici fanno altresì una distinzione rispetto all’indennità forfetaria dovuta al lavoratore in caso di illegittima apposizione del termine al contratto precisando che il suo riconoscimento non impedisce la fruizione della Naspi. Si tratta infatti, chiarisce la Suprema Corte di due differenti tutele la prima ha una funzione sanzionatoria e risarcitoria, la seconda garantisce un sostegno economico in assenza di lavoro.
