Il superminimo non si assorbe nel passaggio di livello se una clausola espressa lo limita ai soli aumenti dei minimi tabellari

La Corte di Cassazione con ordinanza del 5 maggio 2025 n. 11771, ha ribadito che il cd. superminimo individuale, di regola è soggetto al principio dell’assorbimento.

Pertanto, in caso di riconoscimento al lavoratore della qualifica superiore esso è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per detta qualifica a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia disposto altrimenti restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo escludendone l’assorbimento.