È nullo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se il datore di lavoro tollera le assenze e ingenera un legittimo affidamento nel lavoratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6874 del 14 marzo 2025, ha ribadito la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora il comportamento del datore di lavoro abbia generato nel lavoratore un legittimo affidamento sulla continuazione del rapporto.

Nel caso di specie, il licenziamento è stato dichiarato nullo, poiché il protrarsi del rapporto di lavoro per sette mesi dopo il superamento del periodo di comporto, insieme al successivo trasferimento del dipendente e all’assegnazione di nuove mansioni, sono stati ritenuti indicativi della volontà del datore di rinunciare al licenziamento, generando così un incolpevole affidamento in capo al lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, l’inerzia del datore di lavoro nell’intimazione del licenziamento, nonostante non sia richiesta l’immediatezza tipica prevista per il licenziamento disciplinare, deve comunque rispettare il criterio della tempestività.