Non è valido il patto di prova che rimanda genericamente al CCNL

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27785 del 12 ottobre 2021, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice durante la vigenza del patto di prova, sul presupposto che il patto apposto al contratto doveva ritenersi invalido per difetto di specificità, con riferimento alle mansioni di adibizione, rinviando genericamente alla declaratoria contenuta nel CCNL di riferimento.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che l’individuazione delle mansioni può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di merito, ha rilevato che, al fine di rispettare il necessario requisito della specificità del patto, è necessaria quantomeno l’indicazione del singolo profilo del contratto individuale, risultando generica ed insufficiente quella della sola categoria.