In caso di accertata interposizione di manodopera il datore di lavoro fittizio non può ripetere gli oneri contributivi già versati

Con sentenza n. 17516 del 3 settembre 2015 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al soggetto onerato degli obblighi contributivi a favore dell’INPS in caso di interposizione fittizia di manodopera accertata in giudizio nell’ambito di un rapporto di appalto, nel vigore della disciplina di cui alla abrogata Legge n. 1369/1960. Al riguardo la Suprema Consulta ha statuito che “in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi nonchè dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito”. Ne consegue, ha precisato la Corte, che “l’applicazione del principio ora esposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore di lavoro fittizio comporta l’irripetibilità da parte sua dei contributi già versati”.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società committente che aveva dedotto l’effetto satisfattivo del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente ritenendo di doversi tenere conto dei versamenti contributivi mensili già effettuati da quest’ultimo a favore dei lavoratori interposti.