Il nuovo collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili e delle categorie protette

A decorrere dal 1° gennaio 2018, per le piccole e medie imprese che occupano tra i 15 ed i 35 dipendenti nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, è scattato l’obbligo di riservare automaticamente ai lavoratori appartenenti alle categorie protette una quota delle assunzioni, proporzionata alle dimensioni dell’organico aziendale.

Infatti, in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 e ss.mm., con decorrenza dal 1° gennaio 2017, alla Legge 68/1999, e successivamente rinviate di un anno dal D.L. 244/2016 (cd. decreto Milleproroghe) e per le quali è venuto meno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile solo in caso di nuove assunzioni e, quindi, all’assunzione del sedicesimo dipendente.
Pertanto, a far data dal 1° Gennaio 2018, ai lavoratori disabili, deve essere riservato automaticamente:

  • 1 posto, se i lavoratori subordinati in forza all’impresa sono da 15 a 35 (quindi anche prima dell’assunzione del sedicesimo dipendente);
  • 2 posti, se i lavoratori subordinati in forza all’impresa sono da 36 a 50;
  • il 7% dei posti, se i lavoratori subordinati in forza all’azienda sono più di 50.

I datori di lavoro delle suddette aziende sono altresì tenuti a presentare all’ufficio per il collocamento mirato la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal giorno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo stesso. In caso di mancato invio della richiesta di avviamento nel termine stabilito, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto, calcolati su 5 o 6 giorni secondo l’articolazione settimanale, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali.

categorie protette

Anche per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva, sono state apportate delle modifiche per le quali devono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto, anche se non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Infine, per determinare le dimensioni occupazionali dell’impresa, ai fini dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile, si computano tutti i lavoratori subordinati in forza presso l’azienda mentre non sono computabili i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori disabili già in forza, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero limitatamente al tempo di durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”, gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione-lavoro.