DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, recante testo unico in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica. (17G00113) 
(GU n.147 del 26-6-2017)
 
 Vigente al: 27-6-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 18 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
recante deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica; 
  Vista la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  251  del  2016,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1ª  Serie  speciale  -  Corte
costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17  gennaio  2017,
reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2  e  3  dello
stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei  principi
e  criteri  direttivi  e  della  procedura  stabiliti  dal   medesimo
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; 
  Acquisita  l'intesa  della   Conferenza   unificata   sul   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e  modifiche
apportate  al  suddetto   decreto   legislativo   con   il   presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  della   Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
                               Art. 2 
 
 
                       Modifiche alle premesse 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016,  dopo  il
capoverso:  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata,   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017». 
                               Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016
dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le  seguenti:  «,  nonche'
alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non
per il tramite di societa'  quotate,  controllate  o  partecipate  da
amministrazioni pubbliche». 
                               Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) le parole:  «e  le  autorita'  portuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»; 
    b) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  "societa'":
gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»; 
    c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme
di cui all'articolo 16,  comma  1,  e  che  soddisfano  il  requisito
dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; 
    d) alla lettera p) le parole: «; le  societa'  partecipate  dalle
une o dalle altre, salvo che le  stesse  siano  anche  controllate  o
partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse. 
                               Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo  n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti  pubblici
partecipanti» sono inserite le seguenti: «o  allo  svolgimento  delle
loro funzioni»; 
    b) al comma 7 la  parola:  «nonche'»  e'  soppressa  e,  dopo  le
parole: «aree montane» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  la
produzione di energia da fonti rinnovabili»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
inoltre  fatta  salva  la  possibilita',  per  le   universita',   di
costituire societa' per la gestione di aziende agricole con  funzioni
didattiche.»; 
    d) al comma 9 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I
Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e  Bolzano,
con provvedimento adottato ai sensi della  legislazione  regionale  e
nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  pubblicita',  possono,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  deliberare  l'esclusione
totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo a singole societa' a partecipazione della  Regione  o  delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento  alla
misura e  qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui  al  comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15,  comma  1,  nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti.»; 
    e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel  rispetto
della disciplina europea, e'  fatta  salva  la  possibilita'  per  le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni  in
societa' che producono servizi  economici  di  interesse  generale  a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche fuori  dall'ambito  territoriale  della  collettivita'  di
riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),
purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia  avvenuto  e
avvenga  tramite   procedure   ad   evidenza   pubblica.   Per   tali
partecipazioni, trova piena  applicazione  l'articolo  20,  comma  2,
lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.». 
                               Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della  possibilita'
di destinazione alternativa delle risorse pubbliche  impegnate»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole:  «consultazione
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «,  secondo  modalita'  da  essi
stessi disciplinate»; 
    c) al comma 4, le parole: «e' competente l'ufficio  di  controllo
di legittimita' sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e  degli
enti  nazionali  sono  competenti  le  Sezioni  Riunite  in  sede  di
controllo» e le  parole:  «Corte  di  conti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Corte dei conti». 
                               Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  previa  intesa  in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  L'assemblea  della
societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con  riguardo  a
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle
esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione  composto  da  tre  o
cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo  previsti  dai  paragrafi  5  e  6  della
sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
La  delibera  e'  trasmessa  alla  sezione  della  Corte  dei   conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.»; 
    c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza
unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il  primo
periodo, e' inserito il seguente: «Per le societa' controllate  dalle
regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al  primo  periodo  e'
adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
                               Art. 8 
 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1  le  parole:  «insolventi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in stato di insolvenza»; 
    b) al  comma  2  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    c) al  comma  3  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    d) al  comma  4  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    e) al  comma  5  le  parole:  «effettuare  aumenti  di  capitale,
trasferimenti straordinari,  aperture  di  credito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sottoscrivere  aumenti  di  capitale,   effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito». 
                               Art. 9 
 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «a  legislazione
vigente,» sono  inserite  le  seguenti:  «con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,» e dopo le  parole:  «competente  per»
sono inserite le seguenti: «l'indirizzo,». 
                               Art. 10 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore»  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al  comma
3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse,  e'  consentita
solo a condizione che la stessa permetta di  conseguire  economie  di
scala o altri recuperi di  efficienza  sul  complesso  dell'attivita'
principale della societa'.»; 
    c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse; 
    d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli articoli 5 e». 
                               Art. 11 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  n.  175  del
2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui  all'articolo  4,
comma  2,  lettera  c),»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a
partecipazione mista pubblico-privata». 
                               Art. 12 
 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole:  «alle  assunzioni  di  personale»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore  in
cui ciascun soggetto opera»; 
    b) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
spesa  per  il  riassorbimento  del  personale  gia'  in   precedenza
dipendente dalle stesse amministrazioni  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo   indeterminato   non   rileva   nell'ambito   delle   facolta'
assunzionali disponibili e, per  gli  enti  territoriali,  anche  del
parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296
del 2006, a condizione che venga fornita  dimostrazione,  certificata
dal parere dell'organo di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
esternalizzazioni  siano  state   effettuate   nel   rispetto   degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: 
      a) in corrispondenza  del  trasferimento  alla  societa'  della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente  alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; 
      b)    la    dotazione    organica    dell'ente    sia     stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale  non  sia
stato sostituito; 
      c) siano state adottate le necessarie misure di  riduzione  dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
      d) l'aggregato di spesa complessiva del personale  soggetto  ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto  in  misura  corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'.»; 
    c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
                               Art. 13 
 
 
                      Modifiche all'articolo 20 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 20, comma 7, del decreto  legislativo  n.  175  del
2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti:  «da
parte degli enti locali». 
                               Art. 14 
 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite
dalla societa' partecipata con le  somme  accantonate  ai  sensi  del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto
dei principi e della legislazione  dell'Unione  europea  in  tema  di
aiuti di Stato.». 
                               Art. 15 
 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e  3,»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il  30  settembre  2017»  e  la  parola:  «medesima»   e'
soppressa. 
                               Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'articolo 25 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017»; 
    b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle  politiche
sociali,» e' inserita la seguente: «adottato»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del  decreto  di
cui al comma 1.»; 
    d) al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «a  quanto»  sono
sostituite dalle seguenti: «al divieto». 
                               Art. 17 
 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di  ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»; 
    c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla  seguente:
«diciotto»; 
    d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle  seguenti:
«, 17, 19 e 25»; 
    e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 luglio 2017»; 
    f) dopo il comma 12, sono  aggiunti  i  seguenti:  «12-bis.  Sono
escluse  dall'applicazione   del   presente   decreto   le   societa'
destinatarie dei  provvedimenti  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
  12-ter. Per  le  societa'  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  le
disposizioni dell'articolo 20 trovano  applicazione  decorsi  5  anni
dalla loro costituzione. 
  12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo  ai
fini della prima applicazione del criterio di  cui  all'articolo  20,
comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei  cinque  esercizi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 
  12-quinquies.  Ai  fini  dell'applicazione  del  criterio  di   cui
all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante  e'
il triennio  2017-2019.  Nelle  more  della  prima  applicazione  del
suddetto criterio relativo  al  triennio  2017-2019,  si  applica  la
soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il
triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai  fini
dell'adozione  dei  piani   di   revisione   straordinaria   di   cui
all'articolo 24 e  per  i  trienni  2015-2017  e  2016-2018  ai  fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 
  12-sexies. In deroga all'articolo 4, le  amministrazioni  pubbliche
possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano
gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case  da  gioco  ai
sensi della legislazione vigente. Con riguardo a  tali  societa',  le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed  e),  non
trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14,  comma
5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.». 
                               Art. 18 
 
 
                      Modifiche all'articolo 27 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
aggiunti, in fine, i  seguenti  commi:  «2-bis.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  3-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. 
  2-ter. All'articolo 2-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)
alle societa' in controllo pubblico come  definite  dall'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.
Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma
1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le  societa'
da esse partecipate, salvo  che  queste  ultime  siano,  non  per  il
tramite  di  societa'   quotate,   controllate   o   partecipate   da
amministrazioni pubbliche.''.». 
                               Art. 19 
 
 
                      Modifiche all'Allegato A 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. L'Allegato  A  del  decreto  legislativo  n.  175  del  2016  e'
sostituito dall'allegato A al presente decreto. 
                               Art. 20 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 21 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dal   decreto
legislativo n. 175 del 2016. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal  1°  ottobre
2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali  di
cui al predetto articolo 24, comma 5,  compiuti  dal  socio  pubblico
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 22 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
                         Allegato A (di cui all'articolo 19, comma 1) 
 
                                                          «Allegato A 
 
                          Societa' 
 
                         +-----------------+
                         |Coni Servizi     |
                         +-----------------+
                         |EXPO             |
                         +-----------------+
                         |Arexpo           |
                         +-----------------+
                         |Invimit          |
                         +-----------------+
                         |Fises            |
                         +-----------------+
 
 
                 Gruppo 
 
                +-----------------------------------+
                |Gruppo ANAS                        |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo GSE                         |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Invitalia                   |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo IPZS                        |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Sogin                       |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Eur                         |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Fira                        |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Sviluppo Basilicata         |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Fincalabra                  |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Sviluppo Campania           |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Friulia                     |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Lazio Innova                |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Filse                       |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Finlombarda                 |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Finlombarda Gestione SGR    |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Finmolise                   |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Finpiemonte                 |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Puglia Sviluppo             |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo SFIRS                       |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo IRFIS-FinSicilia            |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Fidi-Toscana                |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo GEPAFIN                     |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Finaosta                    |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Veneto Sviluppo             |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Trentino Sviluppo           |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Ligurcapital                |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Aosta Factor                |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR  |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Sviluppumbria               |
                +-----------------------------------+
                |Gruppo Sviluppo Imprese Centro     |
                |Italia - SICI SGR                  |
                +-----------------------------------+
 
 
                                                   ».