Con sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità datoriale in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, affermando che il giudizio del medico competente ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, ove errato, non esonera il datore di lavoro da responsabilità risarcitoria.
La Corte ha precisato che tale giudizio non determina un obbligo automatico di recesso, ma comporta il divieto di adibire il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato di salute e il correlato obbligo datoriale di verificare l’assegnazione a mansioni alternative, anche inferiori, nonché di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, ragionevoli accomodamenti ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003; il licenziamento può ritenersi legittimo solo in caso di accertata impossibilità di soluzioni organizzative alternative.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, qualora il datore fondi la decisione di recesso esclusivamente sul giudizio del medico competente, poi rivelatosi errato, trova applicazione l’art. 1228 c.c., con conseguente responsabilità per i fatti dolosi o colposi dell’ausiliario, non potendo tale giudizio essere equiparato ad accertamenti sanitari provenienti da enti pubblici o effettuati secondo procedure vincolanti.
Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a svolgere ulteriori verifiche, anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dall’art. 41, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008 o a certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, non potendo la colpa datoriale ritenersi esclusa in assenza di tali accertamenti, specie ove il giudizio di inidoneità si riveli inesatto.