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DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Lo scorso 11 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, rimettendo lo stesso all’esame delle Commissioni parlamentari.
In ossequio alla finalità posta dal legislatore delegante di razionalizzare e riordinare la normativa, lo schema si presenta come un corpus normativo unico in cui vengono collocate le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro attualmente contenute in diversi testi normativi.
Le novità principali vanno nella direzione di limitare l’intervento dell’integrazione salariale, ovverosia di intenderlo come strumento eccezionale destinato solo a crisi temporanee e solo ad esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, con il riconoscimento di agevolazioni per l’accesso ai contratti di solidarietà.
Pertanto, al fine di prevedere una riduzione dell’uso della CIGO/CIGS a favore dei contratti di solidarietà, vengono previsti:

a) una revisione dei limiti di durata delle integrazioni salariali da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS;
b) una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari;
c) un meccanismo di modulazione del costo in base all’uso dei trattamenti di integrazione salariale (il contributo addizionale a carico delle imprese sarà, quindi, crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti).

Da un punto di vista strutturale, lo schema di decreto, composto da 44 articoli, è suddiviso in tre titoli rispettivamente rubricati:

1. Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
2. Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
3. Disposizioni transitorie e finali (da art. 41 ad art. 44).

Di seguito, una sintesi delle novità più rilevanti previste dal decreto.

1. Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25)
Capo I, artt. da 1 a 8

Lo schema del decreto si apre con una serie di disposizioni comuni ad entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS); al riguardo, si segnala:

Capo II, artt. da 9 a 17

Per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), rimane confermata la disciplina attuale in merito al campo di applicazione oggettivo dell’istituto, alle causali d’intervento e alla durata massima, mentre tra le principali novità si evidenziano:

Capo III, artt. da 18 a 25

In merito al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), rimane confermato l’attuale ambito applicativo dell’istituto, mentre tra i principali interventi si evidenziano:

    1. riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
    2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
    3. contratti di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A” (previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS), diventano una causale di quest’ultima.
    1. per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi anche continuativi per ciascuna unità produttiva, in un quinquennio mobile, eliminando però la possibilità, attualmente in vigore, di concedere le c.d. “proroghe complesse”, cioè due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna;
    2. per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva viene confermata la durata massima di 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
    3. per la causale relativa alla stipula di contratto di solidarietà e per ciascuna unità produttiva viene confermata la durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile che può essere estesa a 36 mesi, anche continuativi; ciò in quanto viene previsto, come abbiamo visto sopra, che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
    4. per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS. Tale disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. In caso di contratto di solidarietà le integrazioni salariali sono autorizzate per ciascun lavoratore fino al massimo del 70% delle ore lavorabili. Inoltre, viene previsto che, in deroga a quanto disposto dall’art. 4, possa essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale (art. 21, co. 4);
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2. Fondi di solidarietà
Titolo II, da artt. 26 a 40

In materia di Fondi di solidarietà, già previsti dalla Riforma Fornero per estendere gli strumenti di  integrazione salariale anche in favore di lavoratori addetti a settori per cui non opera la cassa integrazione, viene ripresa la disciplina nonché il sistema introdotto dalla suddetta Riforma al fine di garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori interessati. Le principali novità riguardano:

    1. assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i 5 dipendenti, a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti l’aliquota sarà dello 0,65%);
    2. previste due distinte prestazioni:

a) l’assegno di solidarietà: si tratta di una integrazione salariale corrisposta, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le OO.SS. comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24, L. n. 223/1991 o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31). I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016 (art. 29, u.c.);
b) l’assegno di integrazione salariale: viene previsto, per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali, un trattamento della stessa misura di quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ordinaria in misura non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile (art. 30).

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3. Diposizioni transitorie e finali
Titolo III (artt. da 41 a 44)

L’ultimo titolo reca le disposizioni transitorie e finali.
In particolare, l’art. 41 reca norme transitorie per gli accordi già stipulati:

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e troverà applicazione, salvo diversamente indicato, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Si osservi ancora che, ai sensi dell’art. 43, ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame si computeranno per la sola parte del periodo autorizzato successiva alla medesima data.