- Salonia Associati Studio Legale - https://www.saloniassociati.com -

Pubblicate le Linee Guida per l’OdV ex D.Lgs. n. 231/2001 in emergenza Covid-19

E’ stato pubblicato il Position Paper intitolato “Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende” (v. allegato) ed approvato dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza, che fornisce Linee Guida operative sui compiti dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tra le situazioni a rischio reato, come conseguenza indiretta del fenomeno epidemiologico in corso, vengono annoverati, a titolo esemplificativo, il c.d. lavoro a distanza (smart-working) che ha comportato un incremento totalizzante dello strumento informatico e che può creare (ulteriore) occasione di commissione degli illeciti in materia di criminalità informatica (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01) così come i rapporti con le Pubbliche Autorità (in materia di partecipazione a procedure di gara semplificate, prosecuzione dell’attività, accesso agli ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, aiuti, indennizzi e premi) che possono costituire fonte di rischio, sia di commissione degli illeciti immediatamente riconducibili a tali rapporti (art. 25 D.Lgs. 231/01), sia di quelli teleologicamente sensibili (artt. 24 bis e 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01).
Muovendoci in ambito giuslavoristico, come noto, ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (in corso di conversione), l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nelle Linee Guida si prevede che il rischio di contagio, pertanto, è fenomeno naturalistico che comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che impone una valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all’art. 25 septies D.Lgs. n. 231/01.
Il documento, dopo avere ricordato come l’OdV, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.231/2001 ha il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” afferma che, se è vero che, in presenza di un Modello idoneo, l’emergenza Covid-19 non comporta la necessità di un suo aggiornamento, ma quella di implementare il sistema gestionale sottostante, nello stesso tempo, “tale emergenza costituisce uno stress test estremo anche del Modello di per sé idoneo, in quanto, sia sotto il profilo dei rischi indiretti che di quelli diretti, l’intensificazione o l’estensione delle attività sensibili potrebbe rendere opportuno un irrobustimento dei presidi ed un aggiornamento del Modello”.
Di qui l’importanza del ruolo dell’OdV che, pertanto, deve mantenere alto il livello di allerta rispetto alla necessità di aggiornamento del Modello, in considerazione della possibile eccezionale intensità e/o frequenza dei rischi già mappati.
Ciò fermo, a livello gestionale, le attività dell’OdV in questo contesto emergenziale sanitario possono ricondursi ai seguenti ambiti:
– intensificazione dei flussi informativi e comunicativi, secondo i canali e la casistica già previsti dal Modello, con particolare riferimento all’aggiornamento da parte delle strutture in materia di salute e sicurezza;
– sistematicità di input informativi da parte dell’OdV in merito ai provvedimenti emergenziali con richiesta di informazioni circa i conseguenti adempimenti da parte delle società; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di informazioni da parte dell’OdV può concernere la valutazione del rischio biologico da contagio Covid-19, con conseguente eventuale implementazione del DVR: tale valutazione, che spetta al datore di lavoro, deve essere oggetto di verifica da parte dell’OdV, sia in caso di implementazione del DVR, sia qualora il datore di lavoro abbia deciso di non procedere in tal senso; le azioni mitigatorie del rischio, dovendo ad es. l’OdV vigilare sull’istituzione del Comitato di crisi contemplato al punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo 2020; sul rispetto delle indicazioni previste dal citato Protocollo, con particolare ma non esclusivo riferimento all’informazione, all’ingresso in azienda di dipendenti e fornitori, alla pulizia e sanificazione dell’azienda, alle precauzioni igieniche personali, ai DPI, alla gestione degli spazi comuni, all’organizzazione aziendale, alla gestione degli spostamenti, all’entrata e uscita dipendenti, alle riunioni e alla formazione, alla gestione di persona sintomatica in azienda, alla sorveglianza sanitaria; sul rispetto delle indicazioni previste dal DPCM 11 marzo 2020, in combinato disposto con il DPCM 22 marzo 2020 (e successive modifiche e integrazioni), andando a verificare che l’azienda che sia rimasta operativa dopo il 23 febbraio 2020 rientri nella casistica autorizzata (mediante, ad esempio, verifica del codice ATECO) e/o comunque operi nel rispetto degli obblighi comunicativi e autorizzativi del Prefetto; per i cantieri edili, sul rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”.
Inoltre, l’OdV dovrà ricevere e analizzare le eventuali segnalazioni in merito (compreso il Whistleblowing) e confrontarsi con gli organi di controllo societario (Collegio Sindacale e Revisore dei Conti).
In conclusione, il documento auspica che gli OdV, vigilando sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e curandone l’aggiornamento, agiscano per quanto di loro competenza amplificando le attività prevenzionistiche che tutte le aziende stanno ponendo in essere.
Rosario Salonia                                                                        Cristina Petrucci

Per leggere l’allegato completo CLICCA QUI [1]