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PROTOCOLLO QUADRO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI LAVORATIVI LEGATI ALLE EMERGENZE CLIMATICHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In data 2 luglio 2025, il Ministro del Lavoro ha sottoscritto con le Parti Sociali Confederali comparativamente più rappresentative, il “Protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” il cui obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il cambiamento climatico aumenta i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, soprattutto per chi lavora all’aperto (outdoor), ma anche per chi è indoor in ambienti non climatizzati adeguatamente. Viene stabilito, ad esempio, che il datore di lavoro, al fine di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, deve avvalersi del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo), ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche.

I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione dei lavoratori, faranno riferimento ai protocolli attuativi che saranno eventualmente stipulati, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche dei lavoratori stessi.

È stato previsto che il rischio climatico, incluso il microclima, debba essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, in un’apposita nota in calce, nel Protocollo quadro si ricorda che, nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc. Si ricorda, altresì, che anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co. 1, lett. d), del citato d. lgs. 

Inoltre, è prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore che possono confluire nei CCNL vigenti.

In via generale, il Protocollo prevede quattro principali aree di intervento:

1. Informazione/formazione

2. Sorveglianza sanitaria

3. Abbigliamento/indumenti/dpi

4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro

Per le imprese che adottino accordi attuativi del Protocollo quadro possono essere previsti criteri di premialità, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo e potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.

Infine, nell’ultimo paragrafo denominato “Supporto al Protocollo”, le Parti sottoscrittrici richiedono espressamente al Ministero del lavoro di recepirlo formalmente, con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie al perseguimento delle seguenti finalità:

– assicurare ai lavoratori i necessari interventi di tutela, inclusi quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGO e CISOA) in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa;

– supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione;

    – qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi considerati.

    Per vedere il Protocollo, clicca qui [1].