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MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, emanato in attuazione della Direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023 (che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 e che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, sono state apportate importanti revisioni al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare relativamente agli articoli da 244 a 262.

Di seguito sono riportate le modifiche più rilevanti.

Innanzitutto, con l’art. 2 che interviene sull’art. 246, viene esteso il campo di applicazione della norma a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.

Il successivo art. 4 modifica l’art. 248 e prevede che il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, dovrà adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Ove tali informazioni non siano disponibili, il datore di lavoro dovrà provvedere all’esame della presenza di amianto mediante operatori qualificati, acquisendo il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori.

L’art. 5 interviene sull’art. 249 ed introduce il comma 1-bis prevedendo che, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione all’amianto, il datore di lavoro dovrà valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori, dando priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Pertanto, il datore di lavoro dovrà dirigere le proprie scelte tecniche preferenziali verso la rimozione dell’amianto.

L’art. 6 modifica l’art. 250 e arricchisce di contenuto, rispetto al passato, la notifica preventiva all’organo di vigilanza competente cui è obbligato il datore di lavoro prima dell’inizio di attività in cui i lavoratori possano essere esposti all’amianto. La disposizione prevede, altresì, che la relativa documentazione tecnica – contenente la dettagliata descrizione delle attività, del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati, del numero dei lavoratori interessati, con un elenco di quelli che possono essere assegnati al sito specifico, indicando per ciascuno di essi i certificati individuali di formazione e la data dell’ultima visita periodica, delle misure adottate per limitare l’esposizione degli stessi all’amianto, unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare – debba essere conservata per quaranta anni.

L’art. 9 interviene sull’art. 253 e riguarda i controlli sull’esposizione, prevedendo che i risultati della misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro effettuata tramite campionamento personale sul lavoratore, siano riportati nel documento di valutazione dei rischi, facendone così parte integrante. La disposizione prevede, inoltre, che, dal 21 dicembre 2029, la misurazione non sarà più effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase, ma tramite la microscopia elettronica, includendo anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Il successivo art. 10 fissa in modo stabile il valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³ e, in caso di superamento, viene previsto l’obbligo di sospensione immediata dei lavori che potranno proseguire solo ove vengano prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Inoltre, la norma prevede che quando il valore limite viene superato, ne sono individuate le cause e sono adottate le misure correttive idonee.

Infine, è revisionato anche l’elenco delle malattie professionali correlate all’esposizione all’amianto con l’introduzione dell’Allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008.

Per leggere il testo del provvedimento cliccare qui [1]