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Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. n. 101/2019: modifiche legislative delle collaborazioni etero-organizzate e disciplina dei cd. riders

Dal 3 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 128/2019, di conversione del Decreto Legge. n. 101/2019, recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (v. eventi e pubblicazioni del 5 settembre 2019).
Le modifiche apportate dalla Legge n. 128/2019, hanno riguardato l’articolo 2, primo comma del D.Lgs. n. 81/2015 e l’inserimento del Capo V-bis (“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”) con i nuovi articoli 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies e 47-octies sempre del D.lgs. n. 85/2015.
In particolare, il legislatore è intervenuto sulle collaborazioni etero-organizzate per modificare ulteriormente i relativi requisiti, prevedendo, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che la prestazione lavorativa, dovrà essere, oltre che continuativa, prevalentemente (e non più esclusivamente come era previsto nel D.L. n. 101/2019), personale ed organizzata dal committente, con l’eliminazione del riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, la variazione legislativa rischia di rendere ancora più sottili le differenze con la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa descritta dall’art. 409 c.p.c., rendendo addirittura quasi sovrapponibili le due fattispecie di collaborazione. Unico elemento di distinzione resterebbe quello dell’organizzazione della prestazione di lavoro da parte del committente.
La conseguenza è che per il collaboratore, sarà ancora più facile fornire la prova in giudizio di essere etero-organizzato, ai fini di ottenere l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del novellato art. 2, primo comma del D.lgs. n. 81/2015.
Sotto il profilo temporale, resta difficile immaginare, invece, in contrasto con il generale principio di irretroattività delle leggi che la verifica delle caratteristiche della etero-organizzazione di una collaborazione, alla luce delle nuove modifiche, possa avvenire con riferimento ai contratti già in corso, essendo rimasta immutata la locuzione “a far data dal 1 gennaio 2016”.
La L. n. 128/2019 conferma che le suddette disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali, nelle quali rientrano anche i cd. riders (ciclofattorini).
In particolare, l’art. 47 bis del D.Lgs. n. 81/2015 introdotto dalla L. n. 128/2019, definisce quali piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
In base all’art. 47-ter, i contratti di lavoro dei cd. riders sono provati per iscritto e deve essere fornita al lavoratore interessato ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza, pena il pagamento di un’indennità risarcitoria.
In base all’art. 47-quater, il compenso dovrà essere definito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale che possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.
In difetto della stipula dei suddetti contratti, i riders non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate ma dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.
Ai ciclofattorini vengono riconosciuti anche un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli e la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Il relativo premio Inail verrà determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Le previsioni riguardanti il trattamento dei riders entreranno però in vigore solo a partire dal 2 novembre 2020.

Cristina Petrucci

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