La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (c.d. “Legge di bilancio 2026”), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto diverse novità in ambito giuslavoristico. Di seguito si riportano le principali misure.
1. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, commi 7-13).
La Legge di bilancio ha circoscritto, ai premi erogati nell’anno 2025, l’applicazione della tassazione agevolata nella misura del 5% e, per gli anni 2026 e 2027, ha altresì ridotto all’1% (dal 5%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. Inoltre, è stato innalzato a 5.000 euro il limite dell’importo complessivo entro il quale trova applicazione il regime di tassazione agevolata, in precedenza fissato a 3.000 euro.
2. Aumento esenzione buoni pasto elettronici (art.1, comma 14).
La Legge di bilancio ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto in forma elettronica, mentre quelli in forma cartacea sono rimasti esenti da tassazione fino a 4 euro.
3. Assunzioni a tempo indeterminato (art.1, commi da 153 a 155).
La Legge di bilancio ha autorizzato, per l’anno 2026, una spesa pari a 154 milioni di euro finalizzata a promuovere l’incremento dell’occupazione giovanile stabile, a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, a sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e a concorrere alla riduzione dei divari territoriali.
L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi in caso di assunzione, effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, ove prevista.
La definizione degli specifici interventi agevolabili, dei relativi requisiti e delle condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. APE Sociale (art. 1, commi da 162 a 163).
La Legge di bilancio ha confermato, per l’anno 2026, l’applicazione dell’APE sociale secondo la disciplina già prevista dalla precedente Legge di Bilancio per il 2025, ribadendo pertanto, ai fini dell’accesso alla misura, il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in stato di disoccupazione, che prestino assistenza a un familiare con disabilità grave, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, nonché per i lavoratori dipendenti addetti alle attività usuranti individuate dalla normativa vigente. La medesima Legge ha introdotto, inoltre, specifiche misure di semplificazione delle procedure di accesso alla prestazione, applicabili anche ai soggetti che matureranno nel corso del 2026 le condizioni previste dalla disciplina in vigore. Il beneficio resta non cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite annuo di 5.000 euro lordi.
5. Misure in materia di ammortizzatori sociali (art.1, commi da 164 a 174).
La Legge di bilancio ha stanziato per l’anno 2026, ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro destinate al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa.
In queste aree è stato previsto un particolare intervento straordinario di integrazione salariale subordinato alla stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione territorialmente competente, ed è riconoscibile per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.
Il suddetto beneficio è riconosciuto alle imprese operanti nei territori interessati, a condizione che venga presentato un piano di recupero occupazionale contenente specifici percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la Regione competente e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, nonché previa dichiarazione dell’impossibilità di ricorrere agli ordinari trattamenti di integrazione salariale straordinaria disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015.
La Legge di bilancio ha, inoltre, disposto, per l’anno 2026, la proroga dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale in favore delle unità produttive di imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, già previsto dall’art. 6 del D.L. n. 92/2025, convertito dalla legge n. 113/2025, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi. In conseguenza di tale proroga, per le imprese interessate non è dovuto il contributo addizionale ordinariamente previsto in relazione ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché all’assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS.
La Legge di bilancio ha prorogato, inoltre, per l’anno 2026 e in deroga ai limiti generali di durata nonché ad alcuni requisiti relativi al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nei casi in cui l’impresa abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi. A tal fine sono stanziate risorse pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Tale misura, subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa con la partecipazione della Regione interessata, può essere attivata: i) dalle imprese, anche sottoposte a procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell’azienda o di rami della stessa, con conseguente riassorbimento occupazionale; ii) nei casi in cui risulti possibile la realizzazione di interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; iii) qualora siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, attuati dalla Regione territorialmente competente.
Sono, altresì, destinati ulteriori 63,3 milioni di euro al finanziamento di interventi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1000 dipendenti, i cui piani di riorganizzazione aziendale non risultino ancora completati in ragione della loro particolare complessità.
È previsto, infine, che per l’anno 2026 possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di sei mesi non prorogabili, qualora l’impresa abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il medesimo anno.
6. Liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate (art. 1, comma 176).
La Legge di bilancio ha previsto che la prestazione non sia più erogata in un’unica soluzione, bensì in due rate: la prima, pari al 70 per cento dell’importo complessivo, e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata della prestazione e, in ogni caso, entro il limite massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L’erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché all’accertamento che il medesimo non sia titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
7. Aumento bonus mamme (art.1, commi da 206 a 207).
La Legge di bilancio ha incrementato il c.d. “bonus mamme” da 40 a 60 euro mensili in favore delle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché delle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, ivi comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
Il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici con due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio, a condizione che siano titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui. Tale misura opera nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2025 in favore delle lavoratrici madri di due o più figli, dipendenti o autonome, la cui efficacia è stata posticipata all’anno 2027.
Il medesimo incremento è altresì riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome con più di due figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tale ipotesi, il reddito da lavoro non deve derivare da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, né coincidere temporalmente con la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici (art.1, commi da 210 a 213).
La Legge di bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ha introdotto un esonero contributivo integrale in favore dei datori di lavoro privati che assumano donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’esonero spetta: i) per una durata di 12 mesi dalla data di assunzione, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; ii) per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, qualora il contratto venga successivamente trasformato a tempo indeterminato; iii) per una durata di 24 mesi dalla data di assunzione, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
9. Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro (art.1, commi da 214 a 218).
La Legge di bilancio ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età in presenza di figli con disabilità, hanno la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia orizzontale sia verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, purché tale modifica comporti una riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al 40%.
In tali ipotesi, i datori di lavoro privati beneficiano di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo di 24 mesi successivi alla trasformazione del contratto o alla rimodulazione dell’orario di lavoro. L’accesso all’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro aziendale.
10. Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art.1, commi da 219 a 221).
La Legge di bilancio al fine di favorire la genitorialità ha rafforzato le misure volte a una gestione flessibile del rapporto tra vita privata e lavoro e perseguendo l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali. La disciplina vigente ha esteso fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio il diritto alla fruizione del congedo parentale, in luogo dell’attuale limite dei dodici anni. Il medesimo ampliamento è previsto anche per il prolungamento del congedo parentale riconosciuto in favore dei genitori di figli con disabilità.
È stato, inoltre, ampliato il riconoscimento dell’indennità al 30% della retribuzione quale trattamento economico del congedo parentale, nonché del relativo prolungamento in caso di figli con disabilità. Le predette disposizioni trovano applicazione anche nelle ipotesi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore ai tre anni, fruibile alternativamente da ciascun genitore, è innalzato da cinque a dieci il numero massimo di giorni utilizzabili annualmente ed è elevato da otto a quattordici anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
11. Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia (art.1, comma 787).
La Legge di bilancio ha previsto la possibilità di riconoscere, fino al 31 dicembre 2026, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori occupati nelle aree di crisi industriale complessa situate nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano cessato di percepire l’indennità NASpI nel corso dell’anno 2020.
La misura, finalizzata a garantire la continuità del sostegno al reddito già previsto dalla normativa previgente, è rivolta ai lavoratori che nel 2020 abbiano presentato domanda per la concessione della predetta indennità, originariamente introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 e successivamente più volte prorogata. È altresì previsto che agli oneri derivanti dall’attuazione della misura, quantificati in euro 1.332.000 per l’anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.