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LE PRINCIPALI MISURE DEL “DECRETO FISCALE” IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021, ha introdotto talune misure in materia di lavoro che di seguito si riportano.

1. Congedi parentali (art. 9, D.L. n. 146/2021)

L’articolo in esame ha reintrodotto le disposizioni relative ai congedi parentali già previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Tali misure si applicano fino al 31 dicembre 2021.

a) Congedo parentale per figli minori di quattordici anni (art. 9, commi 1, 2 e 5, D.L. n. 146/2021)

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– alla quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente;

Il congedo può essere fruito, in forma giornaliera ed oraria e, per il periodo di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa nonchè la relativa contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del suddetto congedo o dei congedi di cui ai successivi punti b) e c), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti e non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

b) Congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 9, comma 1, D.L. n. 146/2021)

Tale possibilità è riconosciuta, a prescindere dall’età del figlio, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) nei seguenti casi:

– per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– per la durata della quarantena del figlio;

– per la durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;

– per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

c) Congedo per figli di età compresa fra 14 e 16 anni (art. 9, comma 4, D.L. n. 146/2021)

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a), ad astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

d) Eventuali periodi di congedo giù fruiti (art. 9, comma 3, D.L. n. 146/2021)

Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001) fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al precedente punto a) e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

e) Congedi per genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS o all’INPS (art. 9, comma 6, D.L. n. 146/2021)

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’INPS hanno diritto a fruire per le ragioni di cui al precedente punto a) e per i figli conviventi di età non superiore ai 14 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

2. Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 11, D.L. 146/2021)

a) Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 11, commi 1 e 3, D.L. n. 146/2021)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in esame, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. n. 18/2020 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021.

Le tredici settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane introdotto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni (per approfondimenti si veda la precedente news del 24 marzo 2021), decorso il periodo autorizzato.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

b) Trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 146/2021)

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in esame, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (artt. 19, 20 del D.L. n. 18/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Le nove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di diciassette settimane introdotto dall’art. 50-bis del D.L. n. 73/2021 c.d. Decreto Sostegni-bis (per approfondimenti si veda la news del 28 maggio 2021), decorso il periodo autorizzato

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

c) Presentazione delle domande (art. 11, comma 4, D.L. n. 146/2021)

Le domande per accedere ai trattamenti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, il decreto precisa che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

3. Divieto di licenziamento (art. 11, commi 7 e 8, D.L. n. 146/2021)

Il Decreto in esame ha introdotto ulteriori periodi di integrazione salariale utilizzabili entro il 31 dicembre 2021 confermando, nel contempo, che il divieto di licenziamento sussiste solo per le aziende che hanno presentato domanda per accedere al trattamento di integrazione salariale e per tutta la durata dello stesso.

Inoltre, ha confermato le ipotesi di esclusione dal blocco dei licenziamenti già previste dal D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nelle quali, si ricorda, sono ricomprese la cessazione definitiva dell’attività, i cambi di appalto, il fallimento senza esercizio provvisorio, gli accordi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, le aziende che non avranno necessità di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni con causale COVID-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento al pari di quanto già previsto dal Decreto Sostegni-bis.

4. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, D.L. n. 146/2021)

La disposizione in esame ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 modificando, nel contempo, l’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008.

Con riguardo a quest’ultimo, è stata aggiunta, tra le fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e sono state eliminate le seguenti violazioni: i) violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto; ii) violazioni che espongono al rischio di seppellimento; iii) violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione; iv) violazioni che espongono al rischio di amianto; v) mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Per quanto riguarda l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito si riporta la nuova disciplina.  

a) Presupposti del provvedimento di sospensione e soggetti accertatori

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro o i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, possono adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontrano che almeno il 10% (in luogo dell’originario 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi (e non più reiterate) violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui al sopra citato Allegato I.

L’Ispettorato nazionale del lavoro o i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali, in presenza dei relativi presupposti, possono adottare un provvedimento di sospensione motivato ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata delle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle seguenti violazioni: mancata formazione ed addestramento o mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Unitamente al provvedimento, l’Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Gli effetti del provvedimento di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per inciso, il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa.

b) Impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione

Per tutto il periodo di sospensione, inoltre, è stato introdotto il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di relativa competenza al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del provvedimento interdittivo.

c) Revoca del provvedimento di sospensione

Il provvedimento può essere revocato dall’amministrazione che lo ha adottato, alle seguenti condizioni:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni id lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni delle fattispecie meglio individuate nell’allegato I “fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14” del D.Lgs. n. 81/2008;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Tale somma è raddoppiata nell’ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

e) nelle ipotesi di cui al sopra citato Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. Anche questa somma può essere raddoppiata nei casi di cui alla precedente lettera d).  

Inoltre, su istanza di parte, la revoca può essere concessa altresì subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

d) Sospensione dell’attività

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

e) Inottemperanza al provvedimento di sospensione: sanzioni

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.  

f) Ricorso avverso il provvedimento di sospensione

Avverso i suddetti provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

g) Archiviazione per estinzione delle contravvenzioni

L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994, comporta la decadenza dei provvedimenti, fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al precedente punto c) lettera d).

(Per leggere il testo del Decreto clicca qui [1])