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Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del cd. Decreto Dignità in materia di lavoro

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la legge n. 96 del 9 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, cd. Decreto Dignità.

In particolare, per quanto concerne la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, rimane ferma l’apposizione del nuovo termine di durata non superiore a 12 mesi, con la possibilità di prevedere un termine maggiore, comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di particolari condizioni (c.d. causali). La legge di conversione, con l’aggiunta del comma 1-bis, ha disposto che i contratti a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi e stipulati in assenza delle predette condizioni, si trasformino automaticamente in contratti di lavoro a tempo indeterminato, a partire dalla data del superamento del termine di 12 mesi.

Allo stesso tempo, allo scopo di dirimere le polemiche emerse circa gli effetti negativi di una immediata applicazione della nuova normativa anche ai contratti in essere, è stato previsto all’art. 1 comma 2 un periodo transitorio per i rinnovi e le proroghe, disponendosi espressamente l’applicazione “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre”.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge di conversione del decreto dignità, vi è poi all’art. 1-bis l’estensione anche per il 2019 ed il 2020 del bonus per l’assunzione di giovani “under 35”, già previsto nella legge di Bilancio 2018: ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi Inail, nel limite massimo di  3.000 euro su base annua. Il “bonus” spetterà ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non siano stati occupati a tempo pieno con lo stesso o con altro datore di lavoro. La legge ha precisato che non costituiscono limite alla fruizione del beneficio eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro.

Per quanto concerne i contratti di somministrazione, è stata tenuta ferma la disposizione originaria, contenuta nel decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, la quale estendeva anche per tale tipologia contrattuale la disciplina dei contratti a termine, con la sola aggiunta dell’esclusione dalla disciplina applicabile anche dell’art. 21 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante il cd. “stop and go”, il quale, dunque, non troverà più applicazione per i contratti di somministrazione. Inoltre, sebbene vengano fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, è stato anche disposto un limite numerico massimo del 30% di lavoratori assunti a tempo determinato ovvero in somministrazione a tempo determinato sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato, che siano in forza presso l’utilizzatore a partire dal 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti. Peraltro, si precisa che il comma 1-ter dell’art. 2 della legge di conversione dispone che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’art. 1 comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione, si applichino esclusivamente all’utilizzatore.

Con il nuovo art. 2-bis, è stata poi modificata la disciplina relativa alle prestazioni occasionali (PrestO), ovvero i nuovi voucher per le imprese, introdotti con l’art. 54-bis del D.L. 50/2017. Questi potranno infatti essere utilizzati dalle aziende alberghiere e dalle strutture ricettive con non più di 8 dipendenti, derogando al limite di 5 dipendenti previsto per gli utilizzatori in via ordinaria, inoltre i lavoratori potranno essere pagati entro 15 giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa anche tramite qualsiasi sportello postale, a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma informatica INPS e stampata dall’utilizzatore.

Tra le altre modifiche si segnala che all’art. 3 del cd. decreto dignità è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale ha modificato l’ammontare minimo e massimo, previsto per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il quale è passato da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (mentre in precedenza era previsto un minimo di 2 ed un massimo di 18 mensilità).  

Infine, con specifico riferimento al capo II del decreto, “Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali”, sono state mantenute ferme le originarie disposizioni di cui agli art. 5, 7 e 8 del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, venendo unicamente precisato all’art. 6 che le imprese italiane od estere che hanno goduto nei cinque anni precedenti delle misure degli aiuti di Stato decadono dal predetto beneficio, qualora riducano in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio, ovvero subiscono una riduzione degli aiuti proporzionale alla riduzione del livello occupazionale qualora ciò intervenga in percentuale superiore al 10%.