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LE MISURE DEL DECRETO LEGGE N. 99/2021 IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

Il Decreto Legge n. 99 del 30 giugno 2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021, ed entrato in vigore lo stesso 30 giugno 2021, ha introdotto talune misure in materia di lavoro che di seguito si riportano.

1) Cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività per le aziende operanti nel settore aereo (art. 4, comma 1, del D.L. n. 99/2021)
A decorrere dal 30 giugno e fino al 31 dicembre 2021, può essere concessa una proroga di sei mesi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo di cui all’art. 94, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, nel limite di spesa pari a 12,3 milioni di euro per l’anno 2021, e 6,2 milioni di euro per l’anno 2022.

2) Trattamento ordinario di integrazione salariale per le industrie tessili e della moda (articolo 4, commi 2-7, del D.L. n. 99/2021)
a) Beneficiari

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, indentificati con i codici Ateco 13, 14 e 15 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per un periodo massimo di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.
Per tali trattamenti non sarà dovuto alcun contributo addizionale.

b) Presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’art. 8, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 41/2021 (per un approfondimento si veda la precedente pubblicazione del 24 marzo 2021).

c) Divieto di licenziamento
Fino al 31 ottobre 2021 i datori di lavoro di cui alla precedente lettera a):
i) non possono effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) restando sospese, altresì, le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
ii) non possono avviare le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese, altresì, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Le sospensioni e le preclusioni sopra esposte non si applicano nelle ipotesi di:
i) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente a messa in liquidazione della società senza continuazione neppure parziale dell’attività ove nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento di azienda o di ramo di essa ex art. 2112 c.c;
ii) accordi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono ai predetti accordi;
iii) licenziamenti intimati in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

d) Limite di spesa
Il limite di spesa per la misura in esame è pari a 185,4 milioni di euro.

3) Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 4, commi 8-9, D.L. n. 99/2021)
a) Beneficiari

L’art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 c.d. “Decreto sostegni bis”, introdotto dal Decreto in esame, stabilisce che i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non riescono ad accedere ai trattamenti di integrazione di cui al D.Lgs. n. 148/2015, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 5, 12, e 22 del D. Lgs. n. 148/2015 per un massimo di 13 settimane fruibili fino alla data del 31 dicembre 2021.

b) Divieto di licenziamento
I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito, non possono:
i) effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) restando sospese, altresì, le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
ii) avviare le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991 restando sospese, altresì, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Le sospensioni e le preclusioni sopra esposte non si applicano nelle ipotesi di:
i) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente a messa in liquidazione della società senza continuazione neppure parziale dell’attività ove nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento di azienda o di ramo di essa ex art. 2112 c.c;
ii) accordi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono ai predetti accordi;
iii) licenziamenti intimati in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

c) Limite di spesa
Il limite di spesa per la misura in esame è fissato in 351 milioni di euro per l’anno 2021.

4) Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale c.d. “FPCRP” (art. 4, comma 11, del D.L. n. 99/2021)
È stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione di orario di lavoro superiore al 30% calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI.

Per leggere il testo integrale del Decreto clicca qui. [1]