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Lavoratori fragili: prorogato fino al 31 ottobre 2021 il diritto allo smart working con tutele ridotte

Con l’art. 9 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 ed entrato in vigore il medesimo 23 luglio 2021, è stato esteso fino al 31 ottobre 2021 il diritto al lavoro agile per i lavoratori “fragili”.

In particolare, è stata prevista la proroga dello “smart working” per coloro che hanno particolari patologie, spostando così la scadenza fissata al 30 giugno 2021 dal “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Più precisamente, il nuovo Decreto ha stabilito il ripristino del diritto allo smart working con effetto retroattivo, dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, ovvero fino alla fine dello stato di emergenza pandemica.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, secondo comma, D.L. n. 18/2020, per lavoratori “fragili” devono intendersi “i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992”. Ciò precisato, si evidenzia che il Decreto Legge in esame ha ridotto le tutele previste nei confronti dei lavoratori fragili, non confermando più per coloro che non possano svolgere la propria mansione in “smart working”, l’equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero (prevista invece dall’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/20).

Inoltre, mentre in base al “Decreto Sostegni” i periodi di assenza dal servizio non erano computabili ai fini del periodo di comporto, in base alla nuova disposizione in esame, dal 1 luglio 2021, è prevista per i lavoratori “fragili” l’applicazione dell’ordinario trattamento giuridico per le assenze e l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, i periodi di assenza dal lavoro non saranno più equiparati a ricovero ospedaliero e verranno computati nel c.d. periodo di comporto.

Tuttavia, qualora non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa in “smart working”, il lavoratore “fragile” potrà essere assegnato, laddove possibile, a una mansione diversa oppure allo svolgimento di un piano di formazione professionale, sempre da remoto.

Per leggere il testo completo del Decreto Legge cliccare QUI [1].