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INTEGRATO OGGI 24 APRILE 2020 IL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” DEL 14 MARZO 2020

Oggi 24 aprile 2020 è stato integrato il Protocollo di sicurezza “anticontagio” nei luoghi di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle Organizzazioni datoriali e sindacali, anche in vista dell’avvio della c.d. “Fase due” e della graduale ripresa delle attività attualmente sospese. Il Protocollo ripercorre le indicazioni operative già fornite e volte ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia di COVID-19, in attuazione delle prescrizioni fornite sia dal Legislatore che dall’Autorità sanitaria, integrandole con ulteriori previsioni.

In tema di obblighi informativi a carico dell’azienda, viene sottolineata l’importanza di adeguare l’informazione al contesto lavorativo e alle mansioni ivi espletate, in particolare in relazione al corretto utilizzo dei DPI per il contenimento e la prevenzione del contagio.

Con riferimento alle modalità di ingresso in azienda, viene ribadito che i lavoratori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea che, se superiore a 37,5°, ne impedirà l’accesso. I lavoratori in tali condizioni dovranno essere isolati e dotati di mascherine e dovranno contattare il proprio medico curante. Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti coloro che intendono accedere all’azienda che l’ingresso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio. I lavoratori già risultati positivi al virus COVID-19 possono accedere all’azienda soltanto previa trasmissione della certificazione medica attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale competente. È richiesta la massima collaborazione da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi in cui l’Autorità sanitaria dovesse disporre misure aggiuntive specifiche in ottica preventiva, quali l’esecuzione di tamponi sui lavoratori.

Viene specificata la necessità che le aziende committenti forniscano completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale alle imprese appaltatrici e che vigilino affinché tutti coloro che operano presso l’azienda li rispettino. In caso di positività al virus COVID-19 di lavoratori adibiti presso appalti, l’appaltatore è tenuto ad avvisare tempestivamente il committente ed entrambi devono collaborare con l’Autorità sanitaria per individuare eventuali contatti stretti.

In materia di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, oltre ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni (ivi compresi tastiere, schermi, mouse, etc.) e delle aree comuni, l’azienda è tenuta ad effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni – ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 – nelle aree geografiche maggiormente colpite dall’epidemia e nelle aziende ove si siano registrati casi sospetti di COVID-19. La sanificazione condotta secondo le modalità previste dalla citata Circolare si rende necessaria anche in presenza di persona positiva al virus all’interno dei locali aziendali.

Al fine di consentire a tutti i lavoratori di adottare le opportune precauzioni igieniche personali, è disposta la collocazione di dispenser contenenti detergenti per le mani in punti facilmente individuabili.

Quanto ai DPI, è fondamentale l’utilizzo di mascherine e di altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, etc.) qualora le caratteristiche del lavoro non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Viene ribadita la necessità di adottare, previa mappatura delle diverse attività aziendali, dispositivi idonei in base ai rischi ad esse connessi, nonché l’obbligatorietà dell’utilizzo di mascherine chirurgiche da parte di tutti i lavoratori che condividano spazi comuni.

Gli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici, etc.) dovranno essere gestiti in modo da consentire accessi contingentati, per un tempo ridotto e con distanza interpersonale di almeno un metro tra gli occupanti. Detti luoghi dovranno essere continuamente ventilati, sanificati periodicamente e puliti giornalmente.

Ferma restando la necessità della ripresa delle attività aziendali, si prevede che – ove possibile – venga fatto ricorso allo smart working anche nella fase di riattivazione del lavoro. I tradizionali ambienti di lavoro dovranno essere ripensati, privilegiando la collocazione dei lavoratori in postazioni solitarie ovvero adeguatamente distanziate tra loro. Sempre nell’ottica di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori e gli assembramenti in entrata e in uscita, nonché durante il tragitto casa/lavoro, potranno essere stabiliti orari di lavoro differenziati, oltre che incentivato l’uso di mezzi di trasporto privati o di navette.

Quanto alle modalità di gestione di una persona sintomatica in azienda, viene precisata la necessità di dotarla – se non munita – di mascherina chirurgica al momento dell’isolamento.

Il Protocollo enfatizza il ruolo del medico competente – incaricato della sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute – il quale sarà tenuto a collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell’integrare e proporre le misure di regolamentazione legate al virus COVID-19. Il medico potrà, altresì, suggerire l’adozione di mezzi diagnostici utili ai fini del contenimento della diffusione virus e a tutela della salute dei lavoratori e dovrà essere coinvolto nella identificazione di soggetti in condizioni di fragilità (tra cui l’età) e nel reinserimento dei lavoratori che abbiano contratto l’infezione da COVID-19. Questi ultimi dovranno essere sottoposti alla visita medica prevista per la ripresa dell’attività lavorativa dopo un’assenza superiore a 60 giorni, indipendentemente dalla durata della malattia.

È opportuna la costituzione in ciascuna azienda  di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole protocollari, con la partecipazione di RSA e RSL. Per le imprese che, per tipologia e sistema di relazioni sindacali, non prevedono la costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, ove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Ulteriori comitati potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo.

Per leggere il Protocollo completo Clicca Qui [1].