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IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2022 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA PER LE IMPRESE IN CRISI O INSOLVENTI

Il 12 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. n. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito anche “CCI”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, la cui entrata in vigore è stata inizialmente fissata al 15 agosto 2020 e posticipata, da ultimo, al 15 luglio 2022 dal D.L. n. 36/2022.

La riforma in esame ha introdotto rilevanti modifiche relativamente alle procedure concorsuali nonché una specifica disciplina con riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale – per approfondimenti si veda il precedente focus pubblicato sul nostro sito (www.saloniassociati.com [1]) il 14 luglio – provvedendo a modificare, altresì, l’art. 47 della L. n. 428/1990 sulla disciplina del trasferimento d’azienda applicabile alle imprese in crisi o insolventi.

Di seguito si riportano in dettaglio le modifiche apportate a tale norma di rilevante importanza nell’ambito delle vicende circolatorie delle aziende.

1. Il trasferimento d’azienda (art. 47, L. n. 428/1990)

Il trasferimento d’azienda, come noto, è uno strumento che, con riferimento alle ipotesi di crisi o insolvenza del datore di lavoro, mira a garantire il mantenimento occupazionale e la salvaguardia del complesso aziendale, agevolandone la circolazione.

In particolare, per le imprese in crisi o insolventi il Legislatore ha introdotto una specifica disciplina (art. 47, commi 4-bis e 5 della L. n. 428/1990) che consente di derogare, in presenza di determinate condizioni, ai principi granitici di cui all’art. 2112 c.c., generalmente applicabili alle imprese in bonis.  

Lo scopo delle norme è quello di rimodulare i diritti e gli obblighi in capo alle parti del sinallagma contrattuale al fine di consentire all’imprenditore l’esercizio (libero) dell’attività imprenditoriale garantendo, al contempo, un livello di tutele per i lavoratori coinvolti.

In particolare, l’art. 47, commi 4-bis, è stato oggetto di varie modifiche al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (Direttiva 2001/23/CE) e agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10414/2020 e n. 17198/2020) che, infatti, diversamente da quanto previsto dalla previgente formulazione del predetto articolo, prevedono che, nell’ambito delle procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente non in vista della liquidazione dei beni “gli accordi sindacali non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa”.

In considerazione di quanto precede, l’art. 368, comma 4, lettere b) e c) del CCI, in vigore dal 15 luglio 2022, ha modificato l’art. 47, commi 4-bis e 5, della L. n. 428/1990, prevedendo che:

i. nell’ipotesi in cui il trasferimento d’azienda riguardi imprese coinvolte in una procedura con finalità conservativa (i.e. concordato in continuità, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività), fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, le condizioni di lavoro possono subire una rimodulazione grazie al raggiungimento di un accordo sindacale (art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990);

ii. diversamente, qualora il trasferimento d’azienda riguardi imprese coinvolte in una procedura con finalità liquidatoria (i.e. liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria, liquidazione coatta amministrativa) è confermata la possibilità di disapplicare l’art. 2112 c.c. (art. 47, comma 5, L. n. 428/1990).

2. Il trasferimento d’azienda nelle procedure non liquidatorie (art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990)

L’art. 368, comma 4, lettera b) ha modificato l’art. 47, comma 4-bis della L. n. 428/1990 prevedendo che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’art. 2112 del c.c., fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;

b) per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio.

c) per le quali è stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999 in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività.

Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990, in continuità con la normativa europea e gli indirizzi giurisprudenziali sopra evidenziati, impone il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, consentendo solo una modifica alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo collettivo.

Sul punto, si evidenzia che l’approdo normativo, seppur orientato alla salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori in forza nell’azienda in crisi o ad un ramo di essa, di fatto, rischia di limitarne fortemente la circolazione, imponendo al cessionario un onere spesso incompatibile con le esigenze e prospettive di rilancio di aziende dichiarate insolventi.

3. Il trasferimento d’azienda nelle procedure liquidatorie (art. 47, comma 5, L. n. 428/1990)

L’art. 368, comma 4, lettera c) del CCI, ha modificato il comma 5 dell’art. 47 della L. n. 428/1990 prevedendo che nell’ipotesi di trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.

Tuttavia, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’art. 51, d.lgs. n. 81/2015 in deroga all’art. 2112, commi 1, 3 e 4 del c.c.; resta, altresì, salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato del rapporto di lavoro da sottoscriversi nelle sedi di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c..  

Pertanto, la riforma Rordorf ha confermato, previa sottoscrizione dell’accordo collettivo, la possibilità di disapplicazione tout court dell’art. 2112.

Si noti, inoltre, che al fine di agevolare ulteriormente la circolazione dell’attività l’art. 368, comma 4, lettera d) del CCI ha introdotto il comma 5-bis all’art. 47 L. n. 428/1990 il quale prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell’ambito delle procedure liquidatorie.  

4. Il trasferimento d’azienda nell’amministrazione straordinaria (art. 47, comma 5-ter, L. n. 428/1990)

L’art. 368, comma 4, lettera d) del CCI ha introdotto, altresì, il comma 5-ter all’art. 47, L. n. 428/1990 relativamente al trasferimento d’azienda nell’amministrazione straordinaria.

Più nello specifico, la norma prevede che qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può prevedere, altresì, che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.

Diversamente, il comma 4-bis, lettera c), della L. n. 428/1990 continua a regolamentare l’ipotesi della continuazione o mancata cessazione dell’attività nell’ambito dell’amministrazione straordinaria.

Si segnala, inoltre, che la disciplina del trasferimento d’azienda nell’amministrazione straordinaria si compone di ulteriori norme quali gli artt. 63, 27, comma 2, e 56, comma 3-bis, del D.lgs. n. 270/1999 che, tuttavia, il Legislatore della riforma non ha provveduto a coordinare.

Infatti, l’art. 63 si può ritenere sostanzialmente coincidente con quanto previsto dal nuovo comma 5-ter essendo riferibile solo ai programmi liquidatori nell’ambito dell’amministrazione straordinaria e l’art. 56, comma 3-bis sembrerebbe essere implicitamente abrogato dal nuovo comma 5-ter poiché, dal 15 luglio 2022, la disapplicazione dell’art. 2112 c.c. è consentita solo con riferimento alla mancata continuazione dell’attività riconducibile alle operazioni di cessione (o programmi di cessione) in linea di continuità con quanto disposto dal predetto art. 56 che, infatti, esclude che le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni costituiscano trasferimento d’azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.