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DECRETO-LEGGE N. 48/2023 (C.D. “DECRETO LAVORO”): MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha introdotto le seguenti novità.

CAPO I
NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Assegno di Inclusione (Art.1)

A partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l’Assegno di Inclusione, quale misura nazionale di sostegno economico finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

1.2 Beneficiari (Art.2)

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, che al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) in merito a cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1. cittadino dell’Unione Europea (o avere un familiare titolare di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente), o cittadino di un paese terzo con permesso di soggiorno UE per lungo periodo, o essere titolare di protezione internazionale;

2. residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in via continuativa;

3. il requisito della residenza in Italia è esteso altresì ai componenti rientranti nella scala di equivalenza di cui si dirà in seguito;

b) per quanto riguarda la condizione economica, congiuntamente:

1. ISEE non superiore a € 9.360,00;

2. reddito familiare inferiore ad € 6.000,00 annui, moltiplicato per il parametro alla scala di equivalenza, da cui si detraggono i trattamenti assistenziali e le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà; si computano, al contrario, le pensioni dirette e indirette e i compensi di lavoro sportivo dilettantistico che non costituiscono base imponibile fino ad € 15.00,00; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da soggetti con grave disabilità, la soglia del reddito è fissata in € 7.560,00 annui moltiplicata per la scala di equivalenza;

3. valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore a € 150.000,00) non superiore ad € 30.000,00;

4. valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 6.000,00, accresciuto di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo fino a massimo € 10.000,00, incrementato di altri € 1.000,00 per ogni minorenne successivo al secondo, € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

c) con riferimento al godimento di beni durevoli, congiuntamente:

1. nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., esclusi quelli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;

2. nessun componente deve essere intestatario di navi e imbarcazioni o aeromobili.

d) la non sottoposizione del beneficiario a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenza di condanna definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

Il nucleo familiare del componente che abbia reso dimissioni volontarie non ha diritto all’Assegno di Inclusione nei dodici mesi successivi, salvo il caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di licenziamento per motivo oggettivo.

Il parametro della scala di equivalenza sopra richiamato, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;

b) di 0,4 per ciascun componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

I componenti non sono conteggiati ove risiedano in strutture a carico pubblico ovvero interrompano la residenza in Italia.

Ai fini dell’Assegno di Inclusione il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della richiesta.

I redditi e i beni patrimoniali non compresi nell’ISEE vengono dichiarati al momento della richiesta e successivamente valutati.

Il godimento di tale misura è compatibile con ogni strumento a sostegno del reddito per la disoccupazione volontaria.

Ai fini del decreto la continuità della residenza si intenderà interrotta in caso di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero di assenza per un periodo pari o superiore a quattro mesi (anche non continuativi) nell’arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

1.3 Beneficio economico (Art.3)

Il beneficio economico è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero di € 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da soggetti tutti di età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e familiari con disabilità grave o non autosufficienza. È inoltre disposta un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione per un importo pari all’ammontare del canone annuo del contratto di locazione fino ad € 3.360,00 annui o € 1.800,00 annui se il nucleo familiare è composto da soggetti tutti di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti con disabilità grave o non autosufficienza.

Il beneficio è erogato mensilmente in via continuativa per un periodo non superiore ai 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

Tale beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF e non può essere inferiore ad € 480,00 annui.

Il maggior reddito percepito per l’avvio di un’attività di lavoro dipendente non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite di € 3.000,00 lordi annui, soglia oltre la quale inizia a concorrere a partire dal mese successivo alla variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito derivante dall’attività deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della stessa, a pena di sospensione fino all’ottemperamento dell’obbligo.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente l’inizio a pena di decadenza dal beneficio, la cui fruizione è fatta salva per le due successive mensilità.

Le indennità e i benefici previsti per i percorsi di politica attiva del lavoro, così come l’accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, sono cumulabili entro il limite massimo annuo di € 3.000,00 lordi.

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare le variazioni riguardanti i requisiti di accesso alla misura.

La situazione reddituale viene aggiornata in caso di intervenuti trattamenti pensionistici.

In caso di variazione del nucleo familiare, il beneficiario dovrà trasmettere entro un mese una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

Per i beneficiari dell’Assegno d’inclusione di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione previsto fino al compimento dei 16 anni, è disposta l’iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione.

1.4 Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio (Art.4)

L’Assegno di Inclusione è richiesto tramite modalità telematica all’INPS che lo eroga previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste. Per ricevere il beneficio, il richiedente dovrà iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), previsto nel successivo art. 5, e sottoscrivere un patto di attivazione digitale: il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione.  

Il percorso di attivazione è attuato tramite l’invio automatico dei dati del nucleo familiare ai servizi sociali del comune di residenza, a seguito del quale entro 120 giorni viene fissato un primo appuntamento. Successivamente, ogni 90 giorni i beneficiari non attivabili a lavoro sono tenuti a presentarsi presso gli stessi, pena la sospensione del beneficio.  

I servizi sociali svolgono una valutazione multidimensionale del nucleo familiare, per poter procedere alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione ed inviano i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 attivabili a lavoro, ai centri per l’impiego, presso cui dovranno – entro 60 giorni – sottoscrivere un patto di servizio personalizzato e ogni 90 giorni aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio.

Il beneficio economico viene erogato tramite una carta ricaricabile denominata “Carta di Inclusione”.

1.5 Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL (Art.5)

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall’INPS, dedicato ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Tale Sistema consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro ed è volto all’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno, agevolando percorsi autonomi di ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e di rafforzamento delle competenze.

Mediante il Sistema, sono realizzate, altresì, le attività di monitoraggio, valutazione e controllo della misura di inclusione.

Con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è inoltre predisposto un piano tecnico di attivazione ed  interoperabilità delle piattaforme con individuazione di misure specifiche a tutela degli interessati ed, altresì, delle modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati.

1.6 Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (Art.6)

Viene introdotto il Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, al quale, i componenti del nucleo familiare beneficiari dell’Assegno, dovranno aderire, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale. Tale percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati ad identificare i bisogni del nucleo familiare.

I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni sottoscrivono un patto di servizio personalizzato che potrà essere coordinato con i percorsi formativi del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

I componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati, e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, hanno l’obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, e alle misure di politica attiva.

I componenti con disabilità o di età pari e superiore a 60 anni, possono richiedere di partecipare a un percorso per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale.  Sono esclusi dai suddetti obblighi i componenti titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità, o affetti da malattia oncologiche o con carichi di cura.

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore (es. organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali), in modo tale che gli operatori del servizio sociale possono includere nella progettazione personalizzata attività da svolgere anche presso gli stessi enti. 

1.7 Controlli (Art.7)

I controlli ispettivi sull’Assegno di inclusione vengono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente alle funzioni di vigilanza, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la tutela della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza.

L’INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le banche dati trattate dall’INPS e contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere al beneficio. A tal fine l’INPS e la Guardia di Finanza stipulano un’apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

E’, inoltre previsto che, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, sentito l’INL, venga elaborato un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione.

1.8 Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare (Art.8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente l’Assegno di Inclusione ovvero lo Strumento di attivazione di cui al successivo art. 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, ai fini del mantenimento dell’Assegno di Inclusione, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Il soggetto decade immediatamente dal beneficio (con comunicazione dell’INPS) ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, in caso di condanna definitiva per i suddetti reati, ovvero per un delitto non colposo punito con pena non inferiore ad un anno di reclusione, nonché applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione. Il beneficio può essere nuovamente richiesto decorsi 10 anni dalla sentenza definitiva, o dalla revoca, o, comunque, dalla perdita e cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

L’amministrazione erogante, accertata la non corrispondenza al vero, l’omessa o mendace comunicazione di variazioni del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, dispone la revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito a titolo indebito.

Tutto il nucleo familiare decade dal beneficio ove uno dei componenti:

a) non si presenti presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro senza un giustificato motivo;

b) non sottoscriva il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato;

c) non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione ovvero di politica attiva o di attivazione stabiliti nel patto di servizio personalizzato, ovvero nel rispetto degli impegni concordati;

d) non accetti, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi del successivo art. 9;

e) non rispetti le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 11, riguardanti l’avvio di attività d’impresa o lavoro autonomo, la partecipazione a percorsi di politica attiva, trattamenti pensionistici e variazione del nucleo familiare, ovvero effettua comunicazioni mendaci;

f) non presenti una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) venga trovato intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alla necessaria comunicazione all’INPS.

In caso di revoca o decadenza del beneficio la Carta di Inclusione viene immediatamente disattivata dall’INPS.

L’erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del beneficiario latitante ovvero che si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

1.9 Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di Inclusione (Art.9)

Il beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che:

a) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;

b) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;

c) preveda una retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;

d) si riferisca a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal suo domicilio.

Qualora l’offerta di lavoro abbia una durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno d’Inclusione è sospeso d’ufficio per un periodo corrispondente alla durata del rapporto e riprende al termine dello stesso.

1.10 Incentivi (Art.10)

Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno d’Inclusione con contratto subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per massimo 12 mesi, l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a € 8.000,00 su base annua. Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che nelle ipotesi di giusta causa o giustificato motivo, i datori di lavoro sono tenuti a restituire gli incentivi.

Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno d’Inclusione con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sono esonerati, per un periodo massimo di 12 mesi, dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Tali incentivi sono riconosciuti solo ai datori di lavoro che inseriscono le offerte nel SIISL.

Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto per ogni soggetto assunto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.

Ai beneficiari dell’Assegno d’Inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di Inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro “del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro non in regola con gli obblighi di collocamento obbligatorio delle categorie protette (art. 3, L. n. 68/1999).

2. Supporto per la formazione e il lavoro (Art.12)

A partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro al fine di favorire l’attivazione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro e tramite lo svolgimento del servizio civile. 

A tale strumento potranno accedere i componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 e privi dei requisiti per accedere all’Assegno d’Inclusione. Potranno altresì beneficiarne i componenti di nuclei familiari percettori dell’Assegno d’Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti all’obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività formative e di lavoro. Tale strumento è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché con altri strumenti di sostengo al reddito. 

La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica dall’interessato che deve allegare la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro e l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati per i centri dell’impiego, le agenzie per il lavoro ed altri enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il richiedente deve comunque possedere i requisiti richiesti per accedere all’Assegno d’Inclusione relativi alla cittadinanza, al godimento dei beni durevoli e alla non sottoposizione a misure cautelari/di prevenzione/condanna definitiva.

Il richiedente viene convocato per la stipula del patto di attivazione digitale di servizio personalizzato, ove deve indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Tale patto altresì potrà essere coordinato con i percorsi formativi e l’adesione ai servizi al lavoro previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

In seguito alla sottoscrizione, l’interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione ovvero può in autonomia individuare progetti di formazione e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma digitale.

Ove l’interessato partecipi ai suddetti progetti per tutta la loro durata e per un periodo massimo di dodici mesi, riceverà un beneficio economico pari ad € 350,00 mensili, erogato mediante bonifico, dall’INPS

L’interessato deve aderire alle misure suddette e darne conferma ai servizi competenti ogni 90 giorni, pena la sospensione dal beneficio.

3. Abrogazione del Reddito di cittadinanza (Art.13)

I beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza potranno continuare ad usufruire del relativo beneficio economico fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È altresì fatto salvo il godimento degli incentivi previsti per le imprese e il lavoratore per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 tali soggetti dovranno essere inseriti in percorsi di politica attiva, compresi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale.

Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza continueranno a trovare applicazione le disposizioni in merito alle sanzioni applicabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abrogato e, nelle more di entrata in vigore delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione di cui al presente decreto, il medesimo sarà riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite non si applica ai percettori di reddito che prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e la cui presa a carico sia stata comunicata all’INPS entro il 30 giugno 2023.

Per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non trova applicazione il limite massimo di sette mensilità di cui sopra, fatto salvo il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.14)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza – sono apportate le seguenti modifiche:

– il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;

– è obbligo del medico competente, durante le visite di assunzione, richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore ai fini del giudizio di idoneità ed in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al datore di lavoro il nominativo di un sostituto;

– chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;

– il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento finalizzato a garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;

– il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal presente decreto e degli obblighi di formazione del datore per l’utilizzo di attrezzature che richiedono specifiche conoscenze.

2. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva (Art.15)

Gli enti pubblici e privati trasmettono gratuitamente le informazioni di cui dispongono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di orientare l’ispezione di quest’ultimo nei confronti di imprese che presentano indici di rischio in materia di salute e sicurezza, di lavoro irregolare e di evasione o omissione contributiva. Tali informazioni sono trasmesse altresì anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento di attività ispettiva in relazione al lavoro irregolare e all’evasione od omissione contributiva.

3. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Art.17)

È istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro dal 2024, per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti di scuole di ogni grado, sia pubbliche sia private, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi durante lo svolgimento di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

La norma è, inoltre, finalizzata a ridisegnare la disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) che devono essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e per tali finalità, le istituzioni scolastiche individuano il docente coordinatore di progettazione.

Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione per la prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro che consta di una sezione speciale a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative all’attività svolta, ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di alternanza, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento alla partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati in detti percorsi.

4. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (Art.18)

L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO

1. Rifinanziamento Fondo nuove competenze (Art. 19)

Viene previsto l’incremento del Fondo nuove competenze, nel periodo di programmazione 2021 – 2027, attraverso risorse rinvenienti dal Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalle risorse del Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione (POC SPAO).

2. Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale (Art. 22)

La maggiorazionedell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico di cui all’art. 4, comma 8, D. lgs. n. 230/2021 – cioè l’incremento di 30 euro mensili che spetta nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari del reddito da lavoro – è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.

3. Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali (Art. 23)

In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più mite, che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Si specifica, inoltre, che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

 4. Disciplina del contratto di lavoro a termine (Art. 24)

Ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato “acausale”, in caso di durata non superiore a dodici mesi, la disposizione individua le nuove causali (in sostituzione di quelle attualmente in vigore) che legittimano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In particolare è possibile ricorrervi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

La summenzionata disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese).

5. Proroga del contratto di espansione (Art. 25)

Fino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo “scivolo” pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano invece l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo “scivolo” pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

6. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (Art. 26)

Con riferimento all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto di lavoro (art. 1, d.lgs. 152/1997), viene previsto  che alcune informazioni – in particolare quelle indicate alle lettere h) durata del periodo di prova, i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, l) la durata dei congedi, m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso, n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua  retribuzione, p) il rapporto di lavoro con modalità organizzative imprevedibili e r) gli  enti  e  gli  istituti   che   ricevono   i   contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro – possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Si precisa altresì che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Inoltre, viene introdotto, in sostituzione del precedente testo, il nuovo comma 1 dell’art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, in base al quale il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. L’inserimento dell’avverbio “integralmente” accanto alla parola “automatizzati”, secondo i primi commentatori, comporterebbe l’esclusione dall’obbligo informativo dei lavoratori che operano attraverso sistemi che, solo parzialmente, gestiscono la loro prestazione.

7. Incentivi all’occupazione giovanile (Art. 27)

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati viene riconosciuto un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda, per le nuove assunzioni di giovani effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

In caso di cumulo con altri incentivi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l’incentivo viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per fruizione dell’incentivo è trasmessa tramite procedura telematica all’INPS, che entro 5 giorni provvede a fornire una specifica comunicazione in merito all’effettiva sussistenza di risorse per l’accesso all’incentivo.

Al richiedente viene poi assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro in questione, a cui segue un termine perentorio dei successivi 7 giorni, in cui il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.

Se suddetti termini non vengono rispettati il richiedente perde le somme riconosciute dall’incentivo.

L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tale incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è, inoltre, cumulabile con l’incentivo previsto per l’esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni.

8. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (Art. 28)

Viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità e di età inferiore ai 35 anni assunta, tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il fine di tale incentivo è quello di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività̀ statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali.

9. Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione (Art.30)

Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, è previsto in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, su domanda dell’azienda, anche in stato di liquidazione, e autorizzazione ministeriale, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di  cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti, né l’osservanza dei termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015.  

10. Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (Art. 37)

Per le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, viene aumentata la soglia di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 39)

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 è previsto l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è aumentato al 6%.

2. Misure fiscali per il welfare aziendale (Art. 40)

Limitatamente al periodo di imposta 2023, non concorreranno a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per averne diritto, il lavoratore dipendente deve indicare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli.

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