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Decreto Legge n. 198/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2023”): le novità in materia di lavoro

Il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 ed entrato in vigore dal 30 dicembre 2023, ha introdotto talune novità in ambito giuslavoristico che di seguito si riportano.

1. Sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi (art. 9, comma 1)

Con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare di cui alla L. n. 335/1995 (c.d. “Riforma Dini”) per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, per i trattamenti di fine rapporto e per i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui al D.Lgs. n. 165/2001), vengono sospesi, fino al 31 dicembre 2023, i termini di prescrizione degli obblighi contributivi afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.  

A ciò si aggiunga che, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi contributivi dovuti alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “Co.Co.Co”) e figure assimilate (es. dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi).

2. Certificazione dei contratti di lavoro (art. 9, comma 2)

In relazione agli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione, viene prorogata per tutto l’anno 2023 la disposizione di cui all’art. 44 del D.L. n. 73/2022 conv. con L. n. 122/2022 che stabilisce la competenza esclusiva dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, per quanto attiene la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

3. Fondi di solidarietà (art. 9, comma 3)

Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine previsto per i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituti al 1° gennaio 2022, per adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali. In mancanza di tale adeguamento, a decorrere dal 1° luglio 2023, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. Tale proroga, viene, altresì, prevista per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, già costituiti al 1° gennaio 2022.

Si segnala, infine, che le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di Assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà.

4. CIGS e trasporto aereo e sistema aeroportuale (art. 9, comma 5)

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (c.d. “CIGS”), presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga a quanto stabilito all’art. 5, comma 8, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016 – il quale prevede il pagamento diretto dall’Inps ai lavoratori di prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria -, viene disposto che le stesse possano essere erogate anche attraverso il rimborso o conguaglio diretti al datore di lavoro che le anticipa.

5.  Riforma del lavoro sportivo (art. 16, comma 1)

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha previsto, altresì, talune proroghe in materia di riforma del lavoro sportivo, tra cui la posticipazione di ulteriori sei mesi (dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023) del termine di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. n. 36/2021 (recante, nello specifico, il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 (c.d. “Decreto correttivo”), nonché, al 1° luglio 2023, la proroga di efficacia della previgente disciplina e, quindi, delle abrogazioni delle norme attualmente in vigore, previste dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2021.

Per leggere il testo del Decreto (clicca qui [1])