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Tutela assicurativa obbligatoria anche per i “riders” dal 1° febbraio 2020

Con nota del 23 gennaio 2020, l’Inail ha fornito le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso, a decorrere dal 1 febbraio 2020, l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders). L’Inail ha rinviato alla successiva circolare, in corso di adozione, la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo. In particolare, in base all’art. 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015 facente parte del Capo V-bis introdotto dall’art. 1 lett. c) del D.L. n. 101/2019, conv. in L. n. 128/2019, a decorrere dal 1 febbraio 2020, anche i suddetti lavoratori sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (compresi quelli in itinere) e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965 analogamente ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che prestano la medesima attività. Il committente, ossia l’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale, dal 1 febbraio 2020 è, pertanto, tenuto ai sensi dell’art. 47-septies cit. agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro ai sensi del DPR n. 1124/1965.

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