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CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 36/2022 (C.D. “DECRETO PNRR 2”): LE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 ed entrata in vigore il 30 giugno 2022, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito si riportano le principali misure in materia di reclutamento e gestione del personale della Pubblica Amministrazione.

1. Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale (Art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’ art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022)

Viene prevista, l’emanazione con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di linee di indirizzo (allo stato ancora non pubblicate) per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, con riferimento, altresì, a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare attenzione all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pubblica Amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

2. Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (Art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’ art. 2, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 e art. 2, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Viene istituito il Portale unico del reclutamento (c.d. “inPA”), dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge in esame, che introduce l’art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, con la previsione che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle Autorità Amministrative indipendenti si realizza con lo svolgimento di concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, ai quali si accede mediante registrazione nel suddetto “Portale”, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it [1] e sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

In particolare, è previsto che il soggetto interessato, all’atto della registrazione al Portale deve compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico.

A decorrere dall’anno 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento, esonera le Amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso dalle amministrazioni e le informazioni relative alla pubblicazione dei bandi di concorso verranno definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione.

A ciò si aggiunga che, l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, ha previsto che il Portale è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla predetta data, può essere utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche centrali e dalle Autorità Amministrative indipendenti.

A decorrere dal 1° novembre 2022, pertanto, le medesime Amministrazioni dovranno utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Ed ancora, è previsto che, a decorrere dal 1° novembre 2022, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici verranno individuati, attraverso il Portale, nel rispetto dei principi della parità di genere, prevedendo, altresì, la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra i quali anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino alla predetta data, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, nominerà i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici e delle procedure selettive, sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

3. Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35-quater, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’ art. 3, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022)

L’art. 35-quater, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’ art. 3, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 definisce le regole per le assunzioni del personale non dirigenziale di tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare, secondo la nuova procedura da rispettare, i concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni prevedono:

1. l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Il fine delle prove è di accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego. Con riferimento ai profili iniziali e non specializzati, è previsto che le prove di esame diano particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, le quali devono essere definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso;

2. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo, tuttavia, l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

3. la possibilità di effettuare, prima delle prove di esame, forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che possano riguardare le conoscenze o il possesso delle competenze indicate nel bando;

4. la possibilità di disciplinare i contenuti di ciascuna prova dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali devono adottare la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 68/1999. Le predette amministrazioni possono prevedere che, nella predisposizione delle prove, le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale;

5. con riferimento ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;

6. che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, nel rispetto dell’eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della L. n. 170/2010.

4. Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere (art. 5, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Viene prevista l’adozione da parte delle amministrazioni, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, di misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, i criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, deve adottare specifiche linee guida.

5. Portale nazionale del sommerso (art. 19, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Viene prevista l’introduzione di un portale nazionale per la lotta al lavoro sommerso (c.d. “PNS”), il quale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi, al fine di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva, nonché, di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso sull’intero territorio nazionale. Nel suddetto portale confluiranno le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso le violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché, in materia di lavoro e legislazione sociale.

6. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione di:

a)  programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b)  progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi di consulenza al personale in quiescenza per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 10 del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Viene prevista, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità per le amministrazioni titolari di progetti PNRR, inclusi le Regioni e gli enti locali (in deroga al divieto di attribuire incarichi di consulenza retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012) di conferire incarichi retribuiti di consulenza ai soggetti collocati in quiescenza. Tuttavia, la possibilità di conferire l’incarico di responsabile unico del procedimento (c.d. “Rup”) ai suddetti soggetti, è prevista soltanto al verificarsi di particolari esigenze, alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.

8. Modifiche all’articolo 389 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 42, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022).

Viene disposta la proroga al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/2019.