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CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 24 DEL 24 MARZO 2022: NOVITÀ E PROROGHE IN MATERIA DI LAVORO

Con la Legge n. 52 del 19 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ed entrata in vigore il 24 maggio 2022, è stato convertito il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (si veda la news del 29 marzo 2022).

La Legge di conversione ha prorogato alcune misure introducendo, nel contempo, talune novità in ambito giuslavoristico che di seguito si riportano.

1. Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9-bis, D.L. n. 24/2022)

La Legge di conversione ha previsto la possibilità che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata, sia con la modalità in presenza, sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, fatta eccezione per le attività formative per le quali siano previsti dalla Legge o da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. 

2. Lavoratori fragili (art. 10, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 24/2022)

Per i lavoratori “fragili” sono state prorogate, fino al 30 giugno 2022, le tutele di cui all’art. 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

In particolare, è stata prorogata fino alla predetta data la possibilità, per i lavoratori “fragili” dipendenti pubblici e privati, di svolgere la prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione da remoto (art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020) e, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, la possibilità di equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020).

È stato prorogato al 30 giugno 2022, altresì, il diritto ad un rimborso forfettario, in capo di datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico), per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (art. 26, comma 7-bis, del D.L. n. 18/2020).

3. Sorveglianza sanitaria e “Smart working” semplificato (art. 10, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 24/2022)

È stato prorogato al 31 luglio 2022 l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio al fine di accertarne l’idoneità alla mansione (art. 83, commi 1, 2 e 3 del D. L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).

La Legge in esame, inoltre, ha prorogato fino al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere allo “smart working” con modalità semplificate (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) ossia senza la necessità di stipulare l’accordo individuale con il datore di lavoro come previsto dalla L. n. 81/2017.

4. Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità (art. 10, comma 5-quinquies, D.L. n. 24/2022)

Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Si precisa, inoltre, che fino al 30 giugno 2022 per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le predette condizioni costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.

5. Lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni e per i lavoratori fragili (art. 10, comma 2, del D.L. n. 24/2022)

La Legge di conversione ha prorogato, fino al 31 luglio 2022, quanto disciplinato dall’art. 90, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, relativamente al diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, purchè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino alla predetta data è riconosciuto il medesimo diritto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sempre a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

(Per leggere il testo della Legge clicca qui [1])