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Violazione del dovere di fedeltà e sottrazione della clientela

Con ordinanza n. 16300 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione, ha affermato la responsabilità di un lavoratore dipendente (con mansioni apicali di direttore tecnico di un reparto) che, prima di rassegnare le proprie dimissioni aveva “dirottato” pazienti in cura verso un centro medico concorrente.

Nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita improvvisa dell’utenza, passata da 75-80 pazienti a circa una decina. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il medico dipendente, pur essendo ancora pienamente vincolato dal rapporto di lavoro, si era preventivamente attivato con una struttura sanitaria terza per concordare l’accoglienza dei “propri” pazienti; li aveva informati del proprio imminente trasferimento e li aveva poi invitati a proseguire le terapie presso la nuova struttura; il tutto fornendo false informazioni sul proprio rapporto lavorativo in corso e sulla struttura.

Sulla base di questi elementi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ribadendo che il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., integrato dai canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), impone al lavoratore di astenersi da qualsiasi condotta contraria agli interessi del datore di lavoro o potenzialmente lesiva della sua sfera giuridica durante l’esecuzione del contratto. Per configurare la violazione dell’art. 2105 c.c. non è necessario integrare gli estremi della concorrenza sleale ex artt. 2598 e ss. c.c., in quanto è sufficiente il compimento di atti preordinati volti a stornare la clientela in costanza di rapporto. Infine anche eventuali ritardi del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni non giustificano la violazione del dovere di fedeltà né legittimano il dipendente a compiere atti lesivi del patrimonio aziendale prima della cessazione del rapporto.