Con sentenza n. 4306 del 6 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sulle conseguenze risarcitorie derivanti da condotte datoriali illecite, concretizzatesi in demansionamento e lesione dell’integrità morale di una lavoratrice a seguito di segnalazioni qualificabili come “whistleblowing”.
Il Tribunale ha ritenuto nulli i provvedimenti assunti nei confronti della lavoratrice (sanzioni disciplinari, valutazione negativa e demansionamento), in quanto disposti in violazione dell’art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, vigente “ratione temporis” all’epoca dei fatti e sostituito dal D.Lgs. n. 24/2023, che vieta l’adozione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del pubblico dipendente che abbia effettuato segnalazioni rivolte agli organi competenti nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, prevedendo l’inversione dell’onere della prova, essendo a carico dell’amministrazione la dimostrazione che le misure adottate siano estranee alle segnalazioni.
Quanto al risarcimento, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale e distinguendo tra danno dinamico-relazionale o biologico permanente (inteso come pregiudizio alle normali attività della vita sociale e lavorativa) e danno morale (sofferenza soggettiva interiore), ha rilevato che la ricorrente aveva fornito prova esclusivamente del secondo, consistente nella sofferenza protrattasi per quasi tre anni a causa dell’ambiente di lavoro ostile e umiliante conseguente alle segnalazioni.
È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico, per difetto di prova di un pregiudizio alla salute causalmente riconducibile alle condotte datoriali, nonché quella relativa al danno esistenziale, ritenuto duplicativo rispetto alle altre voci di danno non patrimoniale.