L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha fornito alcuni chiarimenti sull’attività di vigilanza da effettuare con riferimento al rischio da stress termico dovuto all’incremento della frequenza di eventi climatici estremi che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Ispettorato, ha chiarito che, nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali e rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.
L’Ispettorato ha specificato che, durante i controlli, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, come la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
Inoltre, il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che tale obbligo grava, altresì, sul preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.