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Trattenute stipendiali e risarcimento danni

Con ordinanza n. 26607 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il datore di lavoro di recuperare, mediante trattenute sulla retribuzione, i danni imputabili al dipendente, evidenziando i limiti derivanti sia dal potere disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sia dalle disposizioni della contrattazione collettiva.

Nel caso di specie, un magazziniere aveva subito due trattenute dallo stipendio per danni derivanti da un uso improprio del muletto, delle quali solo la seconda era stata effettuata dopo la comunicazione della sanzione disciplinare. La Corte d’Appello di Brescia accoglieva parzialmente il ricorso del lavoratore, ordinando la restituzione della prima trattenuta, rilevando che, secondo il CCNL Autotrasporto, Merci e Logistica, il risarcimento del danno poteva essere fatto valere solo dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare. Ne conseguiva che la trattenuta poteva essere applicata in busta paga esclusivamente solo a seguito della comunicazione del provvedimento al lavoratore, essendo quest’ultimo il momento dal quale il provvedimento inizia a produrre i propri effetti.

La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso della società, evidenziando che, quando il CCNL subordina le trattenute risarcitorie alla preventiva irrogazione della sanzione disciplinare, tale procedura è vincolante e ogni trattenuta operata prima della comunicazione del provvedimento al lavoratore è illegittima.