Con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito i presupposti della legittimità del trasferimento di un lavoratore disposto per ragioni di “incompatibilità aziendale”. Tale fattispecie, infatti, pur non avendo natura disciplinare, rientra nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c. affinché un lavoratore possa essere legittimamente trasferito.
La Corte ha chiarito che il controllo del giudice deve limitarsi a verificare l’effettiva sussistenza della disfunzione organizzativa e il nesso causale con il trasferimento, senza poter sindacare il merito della scelta imprenditoriale o la sua inevitabilità. In particolare, come nel caso di specie di servizi resi in regime di appalto, la mancanza di gradimento manifestata dal committente (anche a prescindere da clausole contrattuali esplicite dettata da una situazione di potenziale conflitto venutosi a creare nell’ambiente di lavoro) costituisce una ragione oggettiva idonea a giustificare lo spostamento del lavoratore presso un’altra sede.
Infine, l’ordinanza ha precisato la nozione di “trasferimento” ai fini della tutela dell’art. 2103 c.c., richiamando la giurisprudenza in tema. Esso si configura, infatti, solo quando avviene tra diverse “unità produttive”, intese come articolazioni aziendali dotate di autonomia funzionale e finalistica, con indipendenza tecnica e amministrativa, tale che si possa concludere in esse una frazione dell’attività produttiva aziendale. Non integra, invece, l’art. 2103 c.c. il mero spostamento tra uffici o sedi della medesima unità produttiva, come può essere tra articolazioni meramente strumentali e ausiliarie, specialmente se la distanza geografica tra i luoghi è minima.