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Rifinanziamento della proroga di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha comunicato il rifinanziamento per l’anno 2019 ed estensione per l’anno 2020 della proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs. 148/2015 così come modificato dall’art. 26 bis del D.L. 4/2019.
La suddetta disposizione, estende, infatti, anche per l’anno 2020, nel limite delle risorse finanziarie, la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino significative problematiche occupazionali con esuberi rilevanti nel contesto territoriale, di richiedere, previo accordo con il Ministero del lavoro e con la presenza della Regione interessata, la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.
Ed infine, sempre alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo.