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Regime intertemporale dei tirocini extracurriculari ex art. 1, commi 723-726, L. 234/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, è intervenuto in ordine alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari con riferimenti ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 723-726 della L. 234/2021).
In particolare, l’Ispettorato ha ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
L’Ispettorato ha pertanto chiarito che ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 si applica il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato, è sufficiente provare che il rapporto si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo la previsione normativa, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Inoltre, in relazione alla corretta sanzione penale, il reato si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Resta invece esclusa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).