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Periodo di prova: non occorre motivare esaustivamente il mancato superamento

Con sentenza n. 26679 del 22 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, con riferimento al periodo di prova contrattualmente previsto, ha sancito il principio in base al quale grava sul lavoratore, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova, allegare o che le modalità di espletamento della stessa non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all’esperimento della prova.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che, anche ove il datore di lavoro sia contrattualmente obbligato a fornire una motivazione sul mancato superamento del periodo di prova del dipendente, è sufficiente che tale motivazione sia sintetica non richiedendo la specificità necessaria prevista nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.