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Obbligo di contribuzione piena anche in caso di accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro

Con ordinanza n. 12974 del 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui l’obbligo contributivo previdenziale non è suscettibile di modulazione in base alla riduzione dell’orario di lavoro concordata tra datore e lavoratore.

Nel caso di specie, una Cooperativa aveva stipulato con i propri dipendenti accordi individuali di lavoro con orario ridotto rispetto a quello normale previsto dal contratto collettivo. In conseguenza di tali accordi, le contribuzioni previdenziali versate erano calcolate in base alla retribuzione effettivamente corrisposta, cioè proporzionata alle ore lavorate ridotte.

L’INPS, aveva emesso un verbale di accertamento contestando questa modalità di calcolo, sostenendo che occorreva versare i contributi sulla base dell’orario normale previsto dal contratto collettivo, anche se il lavoratore aveva lavorato meno ore.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei Giudici di merito che avevano rigettato l’opposizione promossa dalla Cooperativa, ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore al c.d. “minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l’orario di lavoro da prendere come parametro deve essere quello normale stabilito dalla contrattazione collettiva.