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Obblighi retributivi del cedente in caso di illegittima cessione del ramo di azienda

Con sentenza n. 26759 del 21 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente.
Pertanto, nell’ipotesi in cui questi rifiuti senza giustificazione di adempiere all’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto illegittimamente trasferito, la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore equivale alla sua effettiva utilizzazione e, di conseguenza, essendo l’attività svolta dal prestatore in favore del cessionario equiparabile a quella resa per qualsiasi soggetto terzo, il relativo compenso non va detratto dalla retribuzione che il cedente è obbligato a corrispondergli.