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Nessuna indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo

Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il datore di lavoro di opporre in compensazione, in sede di opposizione a precetto, il credito relativo all’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore successivamente reintegrato.

Nel caso di specie, la società, destinataria di un precetto per il pagamento del residuo dell’indennità risarcitoria riconosciuta con la sentenza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, aveva eccepito in compensazione il credito corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso erogata al suddetto lavoratore all’atto del licenziamento. I giudici di merito avevano rigettato l’opposizione, ritenendo che tale credito, essendo sorto prima della formazione del titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

La Corte di Cassazione, cassando la decisione di secondo grado, ha affermato che il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso sorge solo per effetto della reintegrazione del lavoratore, essendo tale indennità incompatibile con la ricostituzione del rapporto di lavoro. Trattandosi, pertanto, di un credito sorto successivamente alla formazione del titolo esecutivo, esso può essere validamente opposto in compensazione nel giudizio di opposizione all’esecuzione o a precetto.