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Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione contente l’elenco dei lavoratori da licenziare non può essere frazionata

Con sentenza n. 17694 del 31 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, in una procedura di riduzione del personale, la comunicazione contenente l’elenco dei lavoratori da licenziare, di cui all’art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere frazionata in tante comunicazioni, ma deve essere unica, oltre che tempestiva (entro sette giorni dal licenziamento), così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare, nonché sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

I Giudici di legittimità, in particolare, hanno evidenziato che, una volta stabilito il criterio di scelta da adottare nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo – nel caso di specie, quello della prossimità alla pensione e della conseguente progressione dei licenziamenti a seconda del raggiungimento di tale requisito – solamente un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare permette ai destinatari della comunicazione di verificare se il criterio di scelta sia stato applicato secondo le modalità individuate, in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità.

Su tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo applicabile la tutela indennitaria di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 223/1991, per violazione procedurale della comunicazione finale da indirizzare ai lavoratori.