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L’obbligo di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori sussiste anche il capo al datore di lavoro di fatto

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8042 dell’11 marzo 2022, ha affermato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori subordinati sussiste anche in capo al datore di lavoro di fatto ed indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro, estendendosi, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte di merito, avendo accertato la violazione, da parte del datore di lavoro di fatto nei confronti di un lavoratore, addetto alla raccolta di rifiuti, dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti), costituente dispositivo di protezione individuale in quanto volto a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli.