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L’indicazione analitica delle modalità operative del servizio appaltato non configura un’intermediazione illecita di manodopera

Con sentenza n. 15557 del 10 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indicazione analitica da parte del committente delle modalità operative del servizio concesso in appalto, non è sufficiente a configurare un’intermediazione illecita di manodopera, non esercitando il committente alcun potere dispositivo e di controllo sui dipendenti dall’appaltatore.
In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la predeterminazione dettagliata delle modalità esecutive descritte nel capitolato rispondesse unicamente all’esigenza di adeguare la prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del servizio, senza tuttavia incidere sull’autonomia dell’impresa appaltatrice quanto alla regolazione dei turni lavorativi e degli orari di lavoro o delle ferie e quant’altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro.