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Licenziamento per giusta causa e condanne penali per comportamenti extralavorativi 

Con ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, ha ritenuto la condanna per reati commessi in ambiente extralavorativo come integrante gli estremi della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. 

Nel caso di specie, il lavoratore, operatore ecologico, aveva subito una condanna penale di due anni per reati di stalking, danneggiamento e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex moglie, della figlia e di un terzo. La Suprema Corte ha affermato la legittimità del licenziamento anche nei casi di condotte extralavorative del dipendente caratterizzate da una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore. Cassando con rinvio la sentenza della Corte di Appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ipotesi, prevista dal CCNL applicabile, di licenziamento in caso di “gravi atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona” non debba riferirsi meramente al comportamento tenuto nell’ambiente di lavoro, ma anche al suo esterno, soprattutto quando, per la gravità del caso concreto e per i comportamenti abituali di sopraffazione e di violenza accertati, il lavoratore si trovi giornalmente a contatto con l’utenza pubblica, causando lesioni agli interessi morali e materiali del datore e violando il rapporto fiduciario.