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Legittimo l’utilizzo della casella di posta elettronica per svolgere attività sindacale (cd. volantinaggio elettronico)

Con le sentenze nn. 35643 e 35644 del 5 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che è antisindacale la condotta della Società che ha inflitto una sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un RSU il quale, attraverso l’utilizzo della mail aziendale, aveva effettuato comunicazioni di natura sindacale ai colleghi.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica rispettano l’obbligo del datore di lavoro di cui all’art. 25 della L. 300/1970 di predisporre “appositi spazi” da mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali. Ne consegue che è legittimo in assenza di canali informatici appositamente dedicati, utilizzare la posta elettronica aziendale per finalità di proselitismo sindacale, a condizione che ciò avvenga senza pregiudizio per la normale attività aziendale.